di Daniele Cirioli
L’obbligatorietà del green pass per entrare in fabbrica e ufficio la decide il datore di lavoro. Questi, infatti, proprio perché «datore di lavoro», ha il potere-dovere di esigere dai lavoratori il rispetto di ogni misura adottata per la sicurezza sul lavoro (al pari del casco, di scarpe o tute). Se il vaccino è individuato come misura di prevenzione e protezione (l’operazione va fatta con il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori nel «documento di valutazione rischi») non può essere rifiutato dai lavoratori, pena anche la risoluzione del rapporto di lavoro, cioè il licenziamento. A stabilirlo è l’art. 2087 del codice civile, in lettura combinata con le norme del T.U. sulla sicurezza del lavoro (dlgs n. 81/2008).
Il vaccino per lavorare. Il Covid ha diviso il mondo del lavoro sulla possibilità o meno di obbligare i lavoratori a dotarsi di green pass per andare al lavoro. Da una parte le imprese che si dicono a favore dell’obbligo; dall’altra i sindacati, invece contrari, accusando le imprese di voler imporre unilateralmente la vaccinazione in azienda, sotto minaccia di togliere lavoro e paga a chi non l’ha. In verità c’è una terza via: quella della legge vigente. Secondo cui il possesso del green pass per andare in fabbrica e in uffici non dipende dalle preferenze degli uni (imprese) o degli altri (sindacati), ma può inevitabilmente essere obbligatorio per principi già pienamente vigenti.
La tutela della salute. La norma di riferimento è l’art. 2087 del codice civile, il quale obbliga (attenzione: «obbliga») l’imprenditore, pubblico o privato, ad adottare «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Alla base, dunque, c’è il preciso dovere per il datore di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori. Per assolverlo correttamente, il datore di lavoro deve chiedersi: in una situazione di pandemia, come quella del Covid, una fabbrica o un ufficio dove tutti i lavoratori sono vaccinati realizza o no condizioni di sicurezza maggiori, contro il rischio d’infezione, rispetto a una fabbrica o un ufficio in cui una parte di dipendenti non è vaccinata? La risposta va ricercata nelle indicazioni della scienza medica, non in valutazioni personali del datore di lavoro: se vanno in senso favorevole al vaccino, il datore di lavoro può, anzi «deve», chiedere ai dipendenti la vaccinazione, cioè il green pass. Non farlo, lo espone al rischio di rispondere di eventuali danni subiti da chi dovesse infettarsi in azienda.
Non serve una legge. Non serve, dunque, una legge specifica per obbligare al green pass i lavoratori. Del resto, è la situazione simile e pari a quanto già avviene per il casco, le scarpe o le lenti protettive: non c’è una norma a fissare il dovere d’indossarli, perché l’obbligo scaturisce dalla procedura di valutazione dei rischi (art. 20 TU sicurezza) che individua le misure di sicurezza. Il datore di lavoro, pertanto, con la stessa «valutazione dei rischi» può/deve disporre l’obbligatorietà del green pass per accedere e lavorare in azienda. E a un’eventuale disposizione in tal senso il lavoratore non può porre rifiuto. L’art. 20 del TU sicurezza, infatti, testualmente recita: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro». L’obbligo trova limite dinanzi a ragionevoli impedimenti, come quelli di natura medico-sanitaria (immunodeficienza o controindicazioni); mai dinanzi alla contrarietà personale (la paura, ad esempio).
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