di Mario Orfini
La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha notificato un invito a dedurre a due intermediari finanziari e 64 tra ex amministratori e dirigenti della Città metropolitana di Milano in merito alla conclusione e gestione di alcuni contratti derivati swap manifestamente diseconomici per l’ente. Le risultanze dell’attività istruttoria, coordinata avvalendosi della collaborazione del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ed avvalorate dagli esiti di una consulenza di parte richiesta dalla Procura ai funzionari del Nucleo di Supporto all’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia, hanno consentito di individuare nei confronti dei destinatari dell’atto i presupposti per la contestazione preliminare di responsabilità risarcitoria amministrativo-contabile in ragione del danno a carico della Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano).
La Procura ha ravvisato nella condotta tenuta dagli istituti di credito «un doloso occultamento delle reali condizioni finanziarie sottese alle operazioni in derivati, agevolato da inescusabili e concomitanti condotte, anche omissive, improntate a grave imperizia, imprudenza e negligenza degli organi decisionali e dei vertici burocratici dell’ente, per aver stipulato e mantenuto in vigore contratti derivati in assenza di congrue valutazioni circa il rischio e l’effettiva convenienza economica delle operazioni. Avuto riguardo alle ipotizzate responsabilità degli amministratori pubblici, le medesime non si collegano a firme incautamente apposte, ma a concrete e reiterate condotte connotate da grave superficialità e inescusabile leggerezza».
Il danno erariale, allo stato degli atti, ammonta ad oltre 70 milioni di euro, pari al valore delle commissioni e dei costi impliciti occultati dalle banche e dei flussi differenziali negativi corrisposti in adempimento dei contratti di swap, oltre alle somme che la Città Metropolitana di Milano ha dovuto versare in esecuzione della sentenza della High Court of Justice di Londra in ragione della contumacia e della soccombenza nel relativo giudizio avviato da una delle banche intermediarie. L’invito al contraddittorio, appositamente previsto dal codice di Giustizia contabile per assicurare l’attuazione delle garanzie del giusto processo e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, consentirà alla Procura di «ponderare attentamente l’apporto causale dei vari operatori coinvolti nella causazione del danno, ad escludere eventualmente talune responsabilità in base alle deduzioni prodotte, nonché ad accertare la correttezza del riparto soggettivo degli importi oggetto di indagine». (riproduzione riservata)
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