Giudizio di responsabilità medica, il legale ha il diritto ad essere informato dell’espletamento dell’incarico peritale nel solo caso in cui al momento della sua esecuzione sia già stata identificata la persona nei confronti della quale si procede. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 20093/2021 depositata il giorno 20/5/2021. Il caso di specie traeva origine dalla sentenza di condanna agli interessi civili ed alla spese del grado di giudizio di un sanitario. A quest’ ultimo era stato contestato il reato di omicidio colposo (art 589 cp) per avere cagionato la morte di un uomo ricoverato durante il suo turno di guardia. Il legale del sanitario ricorreva allora per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della sentenza.

Tra gli altri motivi di ricorso ne deduceva uno relativo alla violazione del diritto di difesa conseguente al mancato avviso al legale dell’espletamento dell’incarico peritale necessario ad accertare la responsabilità del sanitario. A seguito di tale omissione, proseguiva il difensore, era stato compromesso in maniera insanabile il diritto di difesa dell’imputato tanto da rendersi necessaria una riforma della sentenza emessa da parte della Corte d’appello. I giudici della Corte di cassazione pongono nella motivazione della sentenza un principio di diritto circa il contenuto del diritto di difesa spettante ad un sanitario nel corso di un procedimento volto alla contestazione della responsabilità penale di un sanitario. Secondo gli ermellini, infatti, affinché il legale del sanitario abbia il diritto ad essere informato circa il tempo ed il luogo dell’espletamento dell’incarico peritale è necessaria una ben precisa condizione relativa allo stato delle indagini. Nel solo caso infatti in cui al momento dell’esecuzione dell’incarico peritale la persona sottoposta alle indagini sia già stata identificata diviene obbligatoria la comunicazione al legale. Nell’ipotesi invece in cui l’identità della persona nei confronti della quale si procede sia ancora ignota al difensore non compete il diritto alla comunicazione.

Andrea Magagnoli

Fonte:
logoitalia oggi7