CORTE DI CASSAZIONE/ LE SEZIONI UNITE SCIOLGONO UN CONTRASTO INTERPRETATIVO SUL PUNTO
di Paola Cavallero
Nel caso in cui dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, ove il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
E’ questo uno dei tre principi di diritto espressi con la sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 dalle sezioni unite della Corte di cassazione chiamate a pronunciarsi per risolvere un conflitto in tema di designazione del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita nell’ambito di un contenzioso tra una compagnia assicurativa e uno degli eredi legittimi di un contraente defunto.
L’assicurazione aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1124/2018 con la quale era stato accolto il gravame interposto avverso l’ordinanza del tribunale di Caltagirone che aveva statuito la suddivisione dell’indennizzo in cinque quote uguali fra l’appellante e i quattro nipoti figli della sorella di questo, deceduta qualche anno prima, subentrati per rappresentazione. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il beneficiario delle polizze sottoscritte dal defunto fratello avesse diritto a metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione, nel luogo e nel grado della loro madre, spettava la restante metà da ripartire fra loro.
Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, rilevata la sussistenza di questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte inerenti alla disciplina dettata dall’art. 1920 cc nonché alla questione dell’individuazione dei «beneficiari» individuati con la generica espressione «legittimi eredi» e della misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, la terza sezione civile della Cassazione rimetteva la decisione alle s.u. che cassavano la sentenza con rinvio.
Ricostruito il panorama giurisprudenziale e sintetizzato il dibattito dottrinale in materia, nel solco del filone maggioritario della Corte, le s.u, hanno affermato che la natura del credito attribuito per contratto agli eredi designati quali beneficiari del contratto esclude l’operatività delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del defunto, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione.
In ragione di ciò, il pagamento dell’indennizzo deve essere eseguito i) a favore degli eredi del terzo beneficiario premorto ai quali si è trasmessa la titolarità dei vantaggi dell’assicurazione, ii) in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivative.
La premorienza di uno degli eredi del contraente già designati non comporta un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione bensì, in assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, 2 comma cc.
Non potrà, dunque, procedersi ad una diversa ripartizione tra gli eredi delle quote di capitale spettanti come indennizzo in base al contratto di assicurazione sulla vita del defunto, affermano le s.u,, laddove il contraente, in sede di designazione, non abbia espresso una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari ovvero, successivamente il verificarsi dell’evento, non abbia revocato il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 cc.
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