QUELLO SUL COVID È UNO SPUNTO CHE EMERGE DALLA RELAZIONE DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE
di Andrea Magagnoli
Non contestabili al personale sanitario reati di omicidio colposo e lesioni previsti dagli articoli 589 e 590 codice penale nel caso somministrazione di vaccino anti Covid. Ma solo nel periodo della campagna vaccinale e a condizione che il personale sanitario abbia ottemperato alle disposizioni previste dalle circolari emesse dall’amministrazione competente.
E’ uno degli spunti che emergono dalla relazione n.35/2021 del massimario della corte di Cassazione pubblicata il giorno 21/06/2021
A seguito della rapida diffusione del Coronavirus la regolamentazione della posizione del personale sanitario era apparsa del tutto inadeguata, tanto da rendersi necessaria una diversa e più garantista normativa idonea a preservare gli operatori dalle conseguenze penali della pandemia.
Antecedentemente all’entrata in vigore del decreto 44/2021 successivamente convertito nella legge 76/2021, che contiene due articoli dirette a tutelare gli operatori sanitari, la posizione dei sanitari trovava la propria regolamentazione nell’ art. 590 sexies del codice penale.
La norma escludeva espressamente al comma 2 la responsabilità del personale sanitario per gli eventi lesivi che configurassero i reati di omicidio colposo o lesioni conseguenti a semplice imperizia.
L’esclusione di responsabilità prevista dall’art 590 sexies, tuttavia necessita per la sua configurabilità che la condotta del sanitario presenti un ben preciso carattere.
Quest’ ultimo potrà ritenersi esente da pena nel caso in cui abbia ottemperato alle raccomandazioni previste nelle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste dalle buone pratiche clinico/assistenziali sempre che le raccomandazioni previste nelle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
Tale disposizione veniva interpretata, da parte degli ermellini, in maniera piuttosto rigorosa portando ad esentare il personale sanitario solo a seguito di un accertamento della presenza nel caso concreto dei presupposti previsti dall’ art. 590 sexies codice penale.
Tale norma era del tutto insufficiente per una efficace tutela del personale sanitario dalle ricadute dell’attuale pandemia tanto da spingere il legislatore, sotto l’influenza delle categorie che rappresentano gli operatori, a far entrare di recente in vigore un provvedimento diretto a rafforzare la tutela di tali categorie.
Il decreto legislativo n. 44/2021 contiene due espresse norme aventi tale funzione si tratta degli articoli 3 e 3 bis.
La prima di tali disposizioni riguarda l’attività diretta alla somministrazione del vaccino anti Covid, esentando in presenza di determinati presupposti il sanitario da ogni forma di responsabilità; di ben diverso tenore si presenta invece l’art. 3 bis che formula un criterio diverso per la configurabilità della responsabilità penale che dipenda dal virus rispetto a quella antecedente prevista in via generale dall’ art 590 sexies codice penale.
Vediamo anzitutto l’art. 3 del decreto. Esso esclude la responsabilità del personale sanitario per gli eventi lesivi cui sia stato fatto oggetto il paziente sanzionabili quali omicidio colposo o lesioni ai sensi del codice penale e che conseguano all’attività diretta alla somministrazione del vaccino anti Covid.
L’esenzione si riferisce però alle sole vaccinazioni effettuate durante la campagna vaccinale prevista dall’ art.1, comma 457 della legge 178 del 20 dicembre 2020; non solo, ma affinché l’ esenzione operi è necessario che il personale sanitario abbia in ogni caso ottemperato alle disposizioni previste dalle circolari emesse dall’amministrazione competente.
L’ art. 3 bis del decreto prevede l’esclusione da responsabilità penale per i reati di omicidio colposo o lesioni commessi nell’ esercizio della professione sanitaria e che trovino causa nella situazione di emergenza salvo il caso in cui essi dipendano da colpa grave del sanitario.
La norma, prevede al comma 2 precisi criteri di applicazione giudiziale per l’esame del grado della colpa e per l’accertamento della sua gravità.
Il giudice infatti in sede di verifica del grado della colpa dovrà necessariamente considerare il limitato grado delle conoscenze scientifiche e delle terapie appropriate. Dovranno parimenti essere considerati il numero limitato delle risorse umane e materiali in relazione al numero dei casi da trattare e da ultimo le limitate conoscenze possedute da personale non specializzato utilizzato per far fronte all’emergenza.
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