Chi non si vaccina e infetta altre persone è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dai contagiati. A questo risultato si arriva utilizzando il criterio giuridico del «più probabile che non». Sono le regole desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di nesso causale della responsabilità civile. La regola del «più probabile che non» spiega che in presenza di due ipotesi opposte, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra in quanto vi sono prove preponderanti a sostegno di essa. A tale regola si affianca quella della «prevalenza relativa» della probabilità, in base alla quale se sullo stesso fatto esistono diverse ipotesi, e se entrambe queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, il giudice dovrà scegliere come «vero» l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili. Applicando queste regole al caso di chi decida di non vaccinarsi, si arriva alla conclusione della responsabilità per danni, perché allo stato della scienza medica vi è più probabilità che infetti altri. Tale argomentazione è diventata possibile solo da quando è possibile scegliere tra vaccinarsi e non vaccinarsi. Chi sceglie di non vaccinarsi non esercita, pertanto, un diritto assoluto e cioè un’attività che esclude qualsiasi responsabilità. Chi non si vaccina svolge una attività che costituisce una facoltà lecita (la vaccinazione anti-Covid non è obbligatoria), ma a chi non si vaccina devono essere imputate le conseguenze negative derivanti da quella sua scelta. Chi non si vaccina, peraltro, se in buona fede, non pretende di esercitare una libertà illimitata, scaricando sul prossimo il risultato negativo della sua scelta e conservando l’impunità per fatti lesivi; se in buona fede, si limita a scommettere sul fatto che non si verifichino eventi negativi, assumendo il rischio di dovere pagare i danni se, al contrario, si verificano. Peraltro, se il vaccinato subisce danni alla salute per effetto del vaccino, lo stato deve risarcire i danni, anche se il vaccino non è obbligatorio.
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