IL SENATO HA CONVERTITO IN LEGGE IL DL SEMPLIFICAZIONI. OGGI IL MODELLO DI CILA PER IL SUPERBONUS
di Francesco Cerisano
La p.a. dovrà comunicare con cittadini e imprese solo con strumenti digitali. E non potrà chiedere documenti di cui sia già in possesso. Il principio del «once only», finora sempre rimasto sulla carta, potrà diventare realtà grazie all’ampliamento delle banche dati che dovranno cominciare a parlarsi (entro un termine perentorio) condividendo a regime le proprie informazioni. Ai dati base di interesse pubblico coinvolti nell’operazione di integrazione si aggiungono l’archivio dei veicoli, l’anagrafe degli abilitati alla guida, la banca dati Isee e l’anagrafe dei domicili digitali.
La nuova piattaforma per le notifiche digitali dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per le comunicazioni che richiedono una notifica. Ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. In tutti i casi di notifica digitale la piattaforma invierà anche un «avviso di cortesia» a chi ha comunicato anche una mail non certificata o un numero di telefono. Cittadini e imprese potranno eleggere un domicilio digitale speciale anche solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un’istanza alla pubblica amministrazione. E sarà possibile per chiunque delegare l’accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale. Quando la digitalizzazione della p.a. sarà giunta a compimento e tutte le comunicazioni saranno digitali, il domicilio digitale sarà attribuito a tutti coloro che ne saranno ancora sprovvisti.
E’ questo il percorso di innovazione digitale per la pubblica amministrazione disegnato dal decreto legge sulle semplificazioni e la governance del Pnrr (dl 77/2021) approvato ieri in via definitiva dall’aula del Senato (i sì sono stati 213 a fronte di 33 no). «La p.a. sarà fast track e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle imprese», ha osservato il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. «Abbiamo un’occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese».
Tra le novità più attese, introdotte nel passaggio del provvedimento a Montecitorio (il Senato non ha modificato il testo approvato la scorsa settimana dalla Camera) c’è di sicuro la semplificazione del Superbonus 110% grazie alla presentazione al comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Oggi approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione. Il decreto legge (si veda ItaliaOggi del 27 luglio) accelera le procedure di appalto, impedendo che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. Al soggetto che vince un eventuale ricorso spetterà solo una tutela risarcitoria. Vengono inoltre dimezzati i tempi delle valutazioni ambientali per gli impianti di produzione di energie rinnovabili (dagli attuali 365 giorni della procedura ordinaria si passa a 175 giorni) e accelerate le autorizzazioni per la banda ultra larga (i tempi sono tagliati dagli attuali 250-300 giorni a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo). Sul silenzio silenzio assenso la novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità per il cittadini di richiedere l’attestazione dell’accoglimento della domanda (si veda ItaliaOggi del 25 maggio). Il cittadino che ha presentato una istanza alla p.a. e non ha avuto risposta nel termine di 30 (o al massimo 90 giorni), potrà chiedere all’amministrazione di rilasciare in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda. E gli enti pubblici non potranno sottrarsi a questo adempimento, perché, una volta passati dieci giorni dalla richiesta, senza aver ricevuto nulla, l’attestazione che certifica il silenzio-assenso potrà essere sostituita da una dichiarazione autocertificata da parte del privato (ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000).
Cambiano anche le regole sull’esercizio del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei tempi. Fino ad oggi l’intervento sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato. Con la nuova disposizione, l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio. E il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, avranno l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Tra le altre novità si segnalano anche le semplificazioni in materia elettorale. L’art.38 bis del decreto legge estende la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede (prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i referendum) anche alle elezioni regionali e amministrative.
Anagrafe
L’Anagrafe nazionale della popolazione residente vede collegate, a oggi, le anagrafi di 7.500 Comuni (con i dati di oltre 64 milioni di cittadini inseriti). Con il decreto semplificazioni si potenzia l’Anpr. Si prevede che la certificazione dei dati anagrafici rilasciata in modalità telematica sia esente da imposta di bollo e diritti di segreteria (limitatamente al 2021). Saranno garantiti a tutti i comuni, progressivamente, i servizi per utilizzare l’archivio nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. E saranno integrate nell’ANPR anche le liste elettorali comunali (con dati eventualmente anche divisi per sezione elettorale).
Violazione degli obblighi di transizione digitale
L’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) dovrà monitorare il rispetto delle norme sull’uso delle nuove tecnologie da parte delle Pa. I dirigenti che si renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale pagheranno con sanzioni economiche che potranno arrivare fino al licenziamento.
Tra le condotte sanzionabili ci sono: la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni; la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri; la violazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici; la mancata disponibilità di dati in formato elettronico; l’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili le proprie basi dati; la violazione dell’obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi.
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