IL DOCUMENTO RACCOGLIE LE INTERPRETAZIONI SUI REQUISITI CHE INCIDONO SUGLI INTERVENTI AGEVOLATI
La circolare n. 7 del 2020 è volta a fornire a contribuenti, Caf e professionisti delegati una guida completa in materia di oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Definita come «raccolta», quest’anno la circolare è fortemente interessata dagli interventi normativi che nel corso del 2020 e del 2021 hanno caratterizzato la normativa tributaria al fine di fronteggiare la crisi economica scatenata dalla pandemia.La circolare, inerente alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 2020, aggiorna la corrispondente circolare n. 19 del 2020 (relativa al periodo di imposta 2019) confermando, da un lato, le indicazioni e le interpretazioni che risultano ancora attuali e includendo, dall’altro, tutti i documenti di prassi che si sono succeduti nel corso dell’anno e che hanno modificato o maggiormente specificato alcuni aspetti della normativa.

In maniera trasversale rispetto agli argomenti trattati, è facile notare come l’Agenzia si concentri sia su quelle che sono le maggiori novità (si pensi, ad esempio, all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti), sia su una dettagliata descrizione della documentazione che dovrà essere presentata al Caf o al professionista delegato per l’apposizione del visto di conformità, nonché di quella soggetta ad obbligo di conservazione da parte del contribuente e che sarà, ove richiesto, esibita all’Amministrazione finanziaria in una fase successiva ed eventuale.

Nella «raccolta» sono trattate con rigorosa minuzia le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la cui disciplina è coordinata con quella propria del superbonus.

Nel documento di prassi grande rilievo è dato alla corretta interpretazione dei numerosi vincoli che condizionano gli interventi agevolati, nonché all’attenta lettura della sovrabbondante interpretazione che si è sviluppata sul tema.

Viene quindi fornita una dettagliata raccolta delle risposte a tutti (o quasi) i dubbi sorti sulla più volte revisionata disciplina normativa del superbonus, prestando attenzione massima al rispetto delle condizioni normative, alla tempistica di esecuzione dei lavori (soprattutto per i lavori trainati) e alla completezza della documentazione (in primis, bonifici, asseverazioni e attestazioni).

Ripercorrendo i tratti salienti della disciplina, l’Agenzia ricorda come, in risposta alla crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria, sia stata incrementata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi quali quelli di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per gli interventi antisismici.

Previsto inoltre l’aumento dell’aliquota dal 19% al 90% della detrazione dei premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, quando l’assicurazione venga stipulata contestualmente alla cessione a favore dell’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici che beneficiano del sismabonus 110%.

Nel focus sui bonus edilizi, la circolare ricapitola attentamente altresì il bonus facciate che quest’anno fa per la prima volta ingresso nella dichiarazione dei redditi.

Trattasi di una detrazione del 90% delle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, purché ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La circolare ricorda come siano agevolabili le spese sostenute per:

– il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;

– il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;

– lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

L’Agenzia coglie l’occasione per ribadire che il bonus facciate sarà riconosciuto a condizione che gli interventi menzionati siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sulla parte anteriore, frontale e principale ovvero sugli altri lati dello stabile, comprese le facciate laterali, ancorché visibili solo parzialmente dalla strada. Ricorda ancora l’Agenzia che la detrazione invece non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio o sul perimetro esterno non visibili dal suolo.

Grande spazio viene riservato anche alla trattazione del bonus vacanze da utilizzare per i periodi di imposta 2020 e 2021 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle strutture turistico ricettive.

L’Amministrazione finanziaria ricapitola le modalità di fruizione del bonus, il quale potrà essere utilizzato nella misura:

i) dell’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;

ii) il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte dell’avente diritto.

L’analitica trattazione dell’argomento da parte dell’Agenzia risulterà essere un valido strumento per tutti coloro che, utilizzato il bonus entro il 31 dicembre 2020, vogliano beneficiare della spettante detrazione pari al 20% in dichiarazione.

La «raccolta», così come definita dall’Agenzia stessa, è anche quest’anno un organico strumento utile a tutti gli operatori del settore in quanto teso ad indirizzare in senso uniforme l’interpretazione delle norme, mediante la conferma delle indicazioni che, seppur non recenti, appaiono ancora oggi attuali e un restyling della precedente circolare n. 19 del 2020 dovuto alla necessità di adeguarsi alle novità intervenute durante l’anno e idonee ad influire sulla determinazione del reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta 2020, i cui adempimenti dichiarativi sono ormai alle porte.
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