di Adelaide Caravaglios

È l’avvocato privo di idonea procura il soggetto tenuto a pagare le spese processuali del giudizio di legittimità: lo hanno chiarito i giudici della VI-2 sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 11437/2020, intervenendo su un caso di appalto privato e relativa condanna dei ricorrenti al versamento della somma che residuava a seguito del mancato pagamento di quanto pattuito con l’accordo contrattuale.
In sede di legittimità, il collegio giudicante, nell’affrontare la preliminare questione circa l’ammissibilità o meno della domanda, stante l’assenza di una procura speciale relativa al grado di giudizio, ha precisato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione «è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione». Nel giudizio di legittimità infatti la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso (la qual cosa risultava evidente nel caso di specie, dal momento che era stata prodotta a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in appello), perché scopo del conferimento «è quello di assicurare che l’atto sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione»: ne consegue che una procura apposta su un atto attinente a un precedente grado di giudizio risulta essere un atto del tutto inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, «incapace di evitare la nullità della procura così conferita».

Così argomentando i giudici, nel dichiarare nulla la procura ed inammissibile il ricorso proposto senza ministero di difensore, sul rilievo che non erano rilevanti le deduzioni di parte ricorrente nella memoria illustrativa che non tenevano conto della specificità del giudizio di legittimità, hanno condannato il legale al pagamento delle spese processuali trattandosi di attività processuale della quale il libero professionista si assumeva «esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale».

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