di Marco Nobilio
Dolo, danno ingiusto e violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». È la fotografia del reato di abuso d’ufficio dell’era Covid-19. La nuova figura, che sostituisce la precedente versione (che prevedeva invece la violazione di norme di legge o di regolamento) è stata tratteggiata dal governo in una disposizione contenuta nel decreto-legge semplificazioni varato dall’esecutivo il 7 luglio scorso. Il dispositivo prevede anche una nuova disciplina per il dolo ai fini della responsabilità per danno erariale aggravando l’onere della prova ponendo in capo all’accusa l’obbligo di dimostrare la volontà dell’evento dannoso.
Nel Dl anche la previsione che sia un commissario straordinario a garantire l’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale e di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. È Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l’emergenza Covid. L’incarico durerà fino al permanere dello stato di emergenza che, peraltro, il governo intende prorogare fino al 31 dicembre.
Le nuove disposizioni sulla responsabilità dei dirigenti avranno effetti anche sulla disciplina della responsabilità penale e contabile-amministrativa dei dirigenti scolastici, in particolare, e del personale della scuola. La mancata previsione della violazione contrattuale tra gli elementi costituivi del reato di abuso d’ufficio, tipica della precedente versione, aveva protetto i dirigenti scolastici dalla responsabilità penale in caso di gravi violazioni contrattuali. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che «l’inosservanza o la mancata o erronea applicazione delle norme di contratto collettivo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non costituisce violazione di legge o di regolamento, idonea a integrare la fattispecie del reato di abuso d’ufficio» (si veda la sentenza 5026/2009 della V sezione penale). Ma siccome la nuova stesura dell’enunciato testuale della norma adesso prevede la violazione anche di atti aventi forza di legge, lo scenario cambia totalmente. I contratti infatti: sono atti aventi forza di legge tra le parti (si veda l’articolo 1372 del codice civile). Non solo. La Suprema corte di recente ha stabilito che la violazione di norme procedimentali, anche di fonte contrattuale, integra la violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile (sezione lavoro, 11548/2020). E dunque, mettendo in fila le novità, si deduce che la violazione intenzionale di norme procedimentali tassative, definite dalla legge o dal contratto, da parte di un dirigente scolastico, che cagioni un danno ingiusto a un docente o a un lavoratore appartenente al personale Ata, non solo assume rilievo dal punto di vista civilistico-disciplinare, ma anche sotto il profilo penale. Quanto alla responsabilità per danno erariale, la nuova disciplina innova i presupposti del dolo: «La prova del dolo» recita l’articolo 15 del decreto-legge «richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso». La misura alleggerisce la responsabilità dei dirigenti scolastici e del personale della scuola e aggrava l’onere della prova in capo a chi deve dimostrare l’intenzionalità del comportamento potenzialmente foriero della responsabilità.
© Riproduzione riservata
Fonte: