COVID-19 E ASSICURAZIONI
La comparazione tra il contesto assicurativo pubblico e quello privato non mostra sostanziali diversità in ordine alla qualificazione tecnico-giuridica dell’evento infortunistico
Autore: Patrizio Rossi
ASSINEWS 321 – luglio-agosto 2020
La pandemia da nuovo coronavirus ha riguardato in Italia un numero di operatori sanitari elevatissimo. Le denunce di infortunio sul lavoro da nuovo coronavirus pervenute all’INAIL alla data del 31 maggio sono oltre 47.000; i casi mortali sono 208.
La maggioranza dei casi proviene dal settore della sanità e dell’assistenza sociale. Il settore della sanità e assistenza sociale registra l’81,6% delle denunce e il 39,3% dei casi mortali. La maggior parte delle vittime hanno riguardato gli infermieri e i medici.
La numerosità degli infortunati del settore sanitario denunciati all’INAIL sono solo una parte degli operatori sanitari infettati durante l’espletamento del loro lavoro. Infatti, una parte di sanitari non è assicurata all’INAIL avendo un contratto di lavoro che non consente l’assunzione in tutela. Si pensi al riguardo ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, ma anche a farmacisti, e dentisti, che hanno visto molti contagiati e diverse decine di deceduti.
La comparazione tra il contesto assicurativo pubblico e quello privato non mostra sostanziali diversità in ordine alla qualificazione tecnico-giuridica dell’evento infortunistico. Nemmeno sotto il profilo definitorio l’evento infortunio conosce una sostanziale diversità tra l’ambito assicurativo sociale pubblico e quello assicurativo privato. Entrambi coincidono con qualsiasi evento dovuto a causa violenta. Per la consueta definizione in polizza privata viene aggiunto che lo stesso evento debba derivare anche da causa fortuita ed esterna.
Le due ulteriori qualificazioni, sotto il profilo medico legale, nulla aggiungono alla caratteristica di violenza che, da sola, le ricomprende ampiamente. Ciò deriva, in maniera unanimemente condivisa, da quanto sostenuto da dottrina e prassi medico-legale. Infatti, la causa dell’evento infortunistico in assicurazione privata, come in quella sociale pubblica, deve essere violenta. Al fine di identificare la nozione di causa violenta è indifferente che l’effetto di essa sia più o meno concentrato. In infortunistica INAIL come in quella privata la causa deve essere “rapida”.
In ordine alla rapidità della causa vi è chi sostiene una diversità dell’infortunio INAIL rispetto a quello tutelato da contratto di polizza privata. A mio avviso ciò non è condivisibile, in quanto il concetto di rapidità non implica che debba essere sempre istantanea, ma implica solo che sia concentrata, dal punto di vista temporale, quindi che agisca in un breve intervallo di tempo.
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