Con il provvedimento n. 138549/20 del 06/07/2020 l’IVASS cancella dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) gli intermediari inoperativi da oltre tre anni.
Con nota del 18 maggio 2020, prot. n. 106637/20, è stato avviato, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività,
senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018.
Dal momento che entro il termine previsto per per sottoporre all’attenzione dell’Istituto eventuali circostanze giustificative dell’inoperatività non è pervenuta alcuna
comunicazione, l’IVASS ha disposto la cancellazione dal RUI, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018, dei soggetti di cui agli elenchi allegati.
La reiscrizione nel RUI potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. n. 209/2005 e 31 del Reg. n. 40/2018, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.