Federico Unnia
Per condannare il giudice non può attingere a criteri di mera probabilità statistica (c.d. teoria della perdita di chance) ma deve fare riferimento esclusivamente al criterio della «alta» probabilità logica» fondato sulle evidenze scientifiche caratterizzanti il caso concreto, che consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento omesso avrebbe salvato o prolungato la vita della paziente. In pratica, per ritenere colpevole e condannare il sanitario di un pronto soccorso, non basta l’accertamento del suo colpevole ritardo bensì occorre verificare che quell’intervento tempestivo – ove applicato – avrebbe potuto davvero evitare il decesso. Il resto non conta.
E’ questo il principio sancito dalla Cassazione Penale, IV sez,. con la sentenza del 17/4/2020, n. 12353con la quale è tornata ad occuparsi di responsabilità del sanitario in caso di ritardo nell’attivazione.
La vicenda prendeva le mosse da una sentenza della Corte di Appello di Palermo – in conferma della sentenza di primo grado – con la quale il medico di guardia in servizio era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo, per aver omesso di sottoporre tempestivamente la paziente, affetta da idrocefalo triventricolare, ad intervento di derivazione liquorale esterna, cagionandone il decesso.
Secondo i periti, coinvolti negli accertamenti di rito, ingiustificato l’atteggiamento attendistico del medico aveva causato il decesso del paziente, ritenendo per di più che una tempestiva attivazione avrebbe avuto un intervento salvifico.
In contrasto con quelle risultanze, la Corte di appello aveva stabilito che «anche una percentuale di successo dell’intervento chirurgico pari al 10/20% avrebbe avuto una valenza certamente più promettente e rassicurante, in termini di probabilità logica e secondo un giudizio di credibilità razionale, qualora l’imputato si fosse da subito ed adeguatamente attivato allorché ha visitato il paziente».
Di parere contrario invece la Cassazione penale, secondo la quale «per quanto attiene alla responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo eziologico, valgono i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».
«Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto grado di credibilità razionale», spiegano gli Ermellini.
L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. Ne deriva che, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.
In definitiva, l’analisi sul nesso eziologico è stata svolta dai giudici di merito in termini erronei ed insoddisfacenti, trascurando di valutare in termini rigorosi e scientificamente accettabili i dati indiziari disponibili, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza.
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