L’Autorità di Vigilanza assicurativa (IVASS) ha pubblicato il 30 giugno scorso sul proprio sito una comunicazione al mercato (“Emergenza COVID-19 – Ripristino dei termini ordinari di gestione dei reclami e ripresa della regolare erogazione dei servizi postali”) con la quale ha disposto il ripristino dei termini, prorogati in data 23 aprile scorso, previsti dai Regolamenti IVASS n. 24/2008 e 41/2018 rispettivamente in materia di gestione dei reclami e risposta alle richieste di informazioni da parte di assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative.
Per effetto della predetta comunicazione, a partire dal 1 luglio, il termine per il riscontro dei reclami ritornerà ad essere quello ordinario di 45 giorni, in luogo dei 75 previsti in precedenza, e quello di risposta alle richieste di informazioni avanzate dai clienti di 20, al posto di quello di 35, anch’esso prorogato durante il periodo di emergenza sanitaria.
In aggiunta a quanto sopra, l’Autorità di Vigilanza, in conformità a quanto segnalato dall’AGCOM circa il ritorno alla normalità del servizio postale, ha precisato che, venuta meno la situazione di anomalia, le imprese e gli intermediari possono tornare all’impiego della posta per l’invio delle comunicazioni cartacee ai clienti, sebbene rimanga l’invito a garantire la qualità del servizio offerto lasciando al cliente la scelta sulle modalità di comunicazione.
L’intervento da parte dell’IVASS è circoscritto ai soli termini dei Regolamenti sopra indicati e non copre, invece, gli ulteriori provvedimenti per i quali l’Autorità di Vigilanza aveva disposto la proroga dei termini, quali, tra l’altro, quelli previsti dalle lettere al mercato del 7 e 10 febbraio scorsi relativi alla richiesta dei dati sulla produzione dei rami danni distinta per intermediario, dalla lettera al mercato sempre dello stesso 7 febbraio scorso riguardante le valutazioni dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (prorogati di 30 giorni), e, da ultimo, quelli relativi, tra l’altro, alle comunicazioni trimestrali per le polizze unit e index linked (che erano stati estesi di ulteriori 60 giorni).
Inoltre, si segnala come il predetto intervento non tenga conto del permanere dello stato di emergenza sanitaria (proclamato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso e in vigore almeno fino alla fine del corrente mese di luglio, salvo proroghe) che aveva invece portato il Governo, con il decreto legge n. 34 de 19 maggio scorso (c.d. “Decreto Rilancio”), a prevedere misure semplificate di conclusione, tra l’altro, dei contratti di assicurazione, ricomprendenti l’utilizzo della posta elettronica ordinaria – sia pure accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità del contraente e da una copia del contratto- quale mezzo di conclusione del contratto di assicurazione avente la stessa efficacia prevista dall’articolo 1888 del codice civile.
E’ auspicabile che, nonostante il ripristino del servizio postale, le comunicazioni a distanza di tipo elettronico e/o digitale permangano tra le modalità privilegiate di conclusione del contratto di assicurazione e che quanto indicato dal Decreto Rilancio assuma sempre di più carattere ordinario e non emergenziale, allo scopo di consentire, anche al mercato assicurativo italiano, maggiore agilità e speditezza nell’attività di impresa.