A cura di Bianca Pascotto
La sottoscrizione di un contratto di finanziamento da parte del consumatore prevede, quasi sempre, la contemporanea sottoscrizione di una o più polizze assicurative dirette a garantire il mancato pagamento delle rate dovuto a svariate e diverse cause.
Il costo di dette polizze rientra nell’importo della rata da versare all’istituto finanziatore e viene ricompreso nel calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale), unitamente ad altri costi accessori inerenti al contratto di finanziamento, per determinare il tasso di interesse dell’intera operazione di finanziamento e per verificare se detto tasso, non superi la soglia legale prevista al momento di conclusione del contratto.
IL CASO
Tizio sottoscrive un contratto di finanziamento al quale sono del pari correlate due polizze assicurative a garanzia del mancato pagamento delle rate. Lo stesso si rivolge al Giudice e chiede di pronunciare la nullità del contratto e la correlata clausola di pattuizione degli interessi ritenuti usurai. Chiede quindi la condanna dell’istituto finanziatore alla restituzione delle somme dovute a titolo di interessi per l’importo di € 10.150,81 poiché superiori alla soglia prevista dalla L. 108/96.
Viene espletata la CTU contabile la quale, nel calcolo del Taeg, necessario ai fini di verificare se al momento della stipula del contratto fosse stato superato il tasso di soglia ex lege, include anche il costo delle polizze assicurative in quanto ritenute condizioni necessarie ed obbligatorie ai fini della concessione del finanziamento a Tizio.
L’Istituto bancario si oppone a detta inclusione ritenendo che la sottoscrizione delle polizze non fosse obbligatoria ai fini dell’erogazione del credito.
LA SOLUZIONE
Con la sentenza n. 112/202 il Tribunale Della Spezia ha dato ragione al consumatore.
In primis il giudicante ha qualificato il contratto di finanziamento sottoscritto dal Tizio come contratto di “credito personale” anziché come “credito finalizzato”.
In secondo luogo, verificato ed accertato che le polizze assicurative erano state sottoscritte contestualmente al contratto di finanziamento ed erano anche causalmente ricollegate a quest’ultimo, ne consegue che la loro sottoscrizione era elemento necessario ed indefettibile ai fini dell’erogazione del finanziamento, ergo il loro costo doveva essere incluso nel calcolo del Taeg, come correttamente aveva operato il CTU.
Per escludere che il costo delle polizze non doveva essere incluso nel calcolo del Taeg, era onere della banca fornire la prova della non obbligatorietà delle polizze, mediante la produzione di documenti e/o di circostanze atte a dimostrare che il credito, a parità di importi e di durata, sarebbe stato concesso a Tizio anche in assenza della copertura assicurativa, circostanza che l’istituto bancario non ha dimostrato.
Dimostrato che il tasso TAEG è risultato superiore (pari a 16,095%) al tasso di soglia previsto ex lege già al momento della conclusione del contratto di finanziamento, il giudice ne accerta l’usura e di conseguenza condanna l’istituto finanziatore alla restituzione della somma pari ad € 11.652,42 a titolo di interessi e spese non dovute da Tizio.
Tribunale Della Spezia sentenza del 18 febbraio 2020 n. 112/2020 pubblicata in www.dirittobancario.it