di Carla De Lellis
La domanda di riscatto della laurea non impedisce l’opzione di disapplicazione del massimale contributivo annuo (pari nell’anno 2019 a 102.543 euro), a patto che non sia ancora definita con il pagamento del relativo onere (almeno la prima rata). In tal caso, va tenuto presente che la disapplicazione del massimale decorre dal mese successivo a quello d’esercizio dell’opzione (come, in caso di riscatto laurea, la disapplicazione del massimale decorre dal mese successivo alla relativa domanda). Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2847/2019, integrando le istruzioni fornite con la circolare n. 93/2019 (si veda ItaliaOggi del 19 giugno scorso).
Pensioni più ricche.
I chiarimenti riguardano la facoltà, introdotta dal dl n. 4/2019 a favore di dipendenti pubblici occupati in settori in cui non sono attivi fondi pensioni integrativi compartecipati dal datore di lavoro, di optare per la disapplicazione del massimale contributivo per maturare una pensione più consistente. I lavoratori ammessi all’opzione sono i dipendenti delle pp.aa. di cui all’art. 1, comma 2, e art. 3 del dlgs n. 165/2001, comprese Banca Italia, Consob, Authority, Università non statali legalmente riconosciute. La misura si rivolge soltanto ai dipendenti (magistrati, procuratori, diplomatici, professioni e ricercatori universitari ecc.) iscritti alla previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 1996, cioè appartenenti al regime contributivo (cd «nuovi iscritti»).
Altre forme di previdenza integrativa.
In alcuni casi è possibile che le pp.aa., in assenza di fondi pensioni di settore, abbiano istituito altre forme di previdenza integrative della pensione ordinaria del proprio personale, versando una quota di contributi. Ciò, spiega l’Inps, esclude i lavoratori dal diritto alla facoltà di opzione.
Sopravvenienza di forme di previdenza integrative.
Nel caso in cui, successivamente all’esercizio dell’opzione, i lavoratori si avvalgono di forme di previdenza integrative di nuova istituzione compartecipate dal datore di lavoro, l’Inps spiega (con parere del ministero del lavoro) che i lavoratori saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo, a decorrere dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle forme di previdenza.
Il riscatto e l’accredito figurativo per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
I lavoratori cd «nuovi iscritti», cioè iscritti alla previdenza dopo il 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano, con riscatto della laurea, anzianità precedenti il 1996, diventano «vecchi iscritti» cioè iscritti alla previdenza entro il 31 dicembre 1995, e come tali non soggetti al massimale dal mese successivo alla domanda di riscatto. L’iscritto che ha prodotto domanda di riscatto ancora in lavorazione o che non ha ancora provveduto al pagamento di almeno una rata, può esercitare la nuova facoltà di opzione e, in tal caso, l’opzione non può essere interpretata come rinuncia alla domanda di riscatto in corso. In questo caso, considerato che il ripristino dello status di «nuovo iscritto» determina l’applicazione retroattiva del massimale contributivo, il datore di lavoro è tenuto a sostituire i dati delle denunce contributive, riferite al periodo che va dal mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto al mese di esercizio della nuova opzione. L’invio delle denunce contributive consente, inoltre, il recupero dell’eventuale contribuzione versata in misura maggiore, nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni. È onere del lavoratore informare il datore di lavoro.
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