Nella liquidazione dei danni non patrimoniali appare più corretto liquidare un’unica voce di danno, calcolata sulla base delle tabelle milanesi ai fini della valutazione del danno biologico, e oggetto di adeguata personalizzazione al fine di ricomprendere in tale risarcimento il ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute intesa come integrità fisica) bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute intesa come benessere), valorizzando cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la propria personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l’id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto.
Tribunale di Piacenza, sentenza del 21/05/2019 n. 319