Il decreto integrativo delle nuove norme Ue sui prodotti finanziari in Cdm
L’Organismo ha competenza sui consulenti finanziari che collocano fuori sede polizze ad alto contenuto finanziario Cancellata la notifica preventiva dei documenti sintetici
di Andrea Pira
Quando riguarda l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, la distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi è di competenza dell’Ocf, l’organismo presieduto da Carla Rabitti Bedogni. La norma, che colma un vuoto, è una delle disposizioni integrative e correttive al decreto attuativo sul recepimento della Mifid 2 portato ieri in pre-consiglio in vista del cdm previsto per oggi. Il provvedimento completa il complesso e lungo iter di recepimento della nuova normativa europea sui prodotti finanziari. Il testo messo a punto dalla presidenza del Consiglio e dal ministero dell’Economia, guidato da Giovanni Tria, si propone di «precisare in maniera puntuale» le competenze e i poteri di vigilanza della Consob e dell’Ivass sui cosiddetti Priip (i prodotti al dettaglio preassemblati) e sugli Ibip (i prodotti d’investimento assicurativo). I correttivi mettono inoltre in evidenza la necessità di una norma che consenta a tutte le autorità e agli organismi coinvolti nella vigilanza sugli intermediari assicurativi di collaborare e scambiarsi informazioni.
Il decreto legislativo, che MF-Milano Finanza ha potuto consultare, interviene inoltre con una «puntuale individuazione» degli intermediari tenuti ad avvalersi dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Sono elencate le sim, le banche italiane, le imprese di investimento e la banche dei Paesi comunitari, le imprese di Paesi Terzi, le sgr, le società di gestione Ue, le sicav, le sicaf, i Gefia comunitari e non, gli intermediari finanziari nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario. Precisazioni, si legge nel commento ai documenti posti in consultazione nelle scorse settimane, che intendono evitare disparità di trattamento tra gli operatori «che infatti potrebbero svolgere attività di offerta fuori sede ove già stabilmente insediati in Italia mediante succursali». Resta ferma inoltre per i gestori la possibilità di offrire fori sede fondi pensione da loro stessi istituti e gestiti. Proprio venendo incontro alle richieste arrivate dall’industria in occasione della consultazione, il decreto cancella dell’obbligo di notifica preventiva dei kid, ossia dei documenti sintetici con le informazioni chiave sui Priip per descrivere in modo semplice il prodotto. Concede pertanto alla Consob guidata da Paolo Savona sei mesi di tempo per rivedere la propria regolamentazione e o trovare modalità alternative di vigilanza.
Alla Commissione di vigilanza sulla borsa e i mercati viene inoltre dato il potere di oscurare siti che offrono abusivamente servizi di investimento senza fare affidamento sulla collaborazione dei provider che li ospitano. Viene quindi definita al meglio cosa si intende per imprese ai fini della nozione di mercato di crescita per le pmi, così da distinguere quelle rilevanti per la disciplina del crowdfunding rispetto alle pmi come intese dal Tuf. E sempre i materia di crowfunding prevede che i gestori stipulino una polizza assicurativa, (abbandonando quindi la scelta tra polizza e sistema di indennizzo). Le modifiche infine includono Poste, per le attività di Bancoposta, «in quanto soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento, tra i soggetti destinatari delle disposizioni secondarie in materia di deposito e sub-deposito, disciplina complementare a quella della prestazione dei servizi di investimento». (riproduzione riservata)
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