Sentenza della Cassazione-sezione lavoro sull’ente di previdenza degli avvocati
Anche se l’assegno iniziale risulta essere superiore
Pagina a cura di Adelaide Caravaglios

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha il potere di rettificare la pensione dell’avvocato nei limiti della prescrizione decennale e questo anche se la prestazione previdenziale inizialmente erogata risulta essere superiore: lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza n. 16415/2019, intervenendo sul ricorso di un legale avverso la decisione della Corte d’appello di conferma di quanto deciso in primo grado. In sede di merito veniva rigettata la domanda dell’istante intesa ad ottenere la corresponsione di una pensione annua lorda il cui ammontare era stato convenuto in circa 11 mila euro (importo confermato altresì in due missive), obbligo che non avrebbe potuto essere rideterminato unilateralmente, dal momento che «i presupposti e la misura delle prestazioni pensionistiche sono definite in termini inderogabili dalla legge e dal regolamento e sono suscettibili di mutamento sulla base di modifiche legislative». Nei motivi di censura l’istante lamentava anche il fatto che la privatizzazione della Cassa non doveva considerarsi valido strumento per mutare «la natura assolutamente indisponibile della prestazione previdenziale» dalla medesima gestita ed alla quale non si poteva applicare «lo schema privatistico “proposta contrattuale-accettazione”». Di diverso parere sono stati invece i giudici di legittimità, i quali nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio, oltre che all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, hanno ammesso che l’ente di previdenza forense può procedere alla rettifica della liquidazione della pensione «entro determinati limiti temporali» e ricordato il principio secondo il quale in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata, «siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale»: il controllo effettuato sulla corrispondenza tra le dichiarazioni annuali (degli ultimi 10 anni) dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto determinerà una maggiore certezza dei rapporti giuridici.
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