A oltre due anni dalla sua approvazione in Parlamento
Il problema del veder approvati i decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco sulla RC nella sanità è uno di quei tormentoni che si protraggono da troppo tempo. Fino a sfibrare le attese degli operatori assicurativi e soprattutto dei più diretti interessati: la classe medica e le strutture sanitarie pubbliche e private. La Legge che ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies che disciplina la responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’8 marzo 2017.
Con l’apporto di FGA-Studio Legale Ferraro Giove sono stati organizzati, nelle scorse settimane, due workshop. Uno a Roma (il 23 maggio) e un altro a Milano (il 20 giugno), registrando una forte presenza di operatori del settore assicurativo, avvocati e rappresentanti delle strutture ospedaliere.
Dai quali è partito un caldissimo invito al legislatore per il completamento della riforma avviata dalla Legge Gelli.
L’adempimento normativo è considerato urgentissimo, dato che consentirebbe l’auspicata integrazione tra la gestione interna dei sinistri da parte delle strutture sanitarie e la copertura con una polizza assicurativa per i sinistri di più alta entità. Producendo maggiore efficacia a tutto il ciclo di risk assesment e management sanitario.
Nel corso del workshop romano, realizzato in collaborazione con il Club degli Assicuratori romano e con il patrocinio di patrocinio di ASLA, ANRA e ISJAM, è stata analizzata la situazione attuale relativa alla gestione della responsabilità delle strutture sanitarie per danni da malpractice e del prevalente utilizzo, nella pratica corrente, di un sistema misto fra gestione autonoma (ovvero “auto ritenzione”) e ricorso alle coperture assicurative.
Tra le diverse voci dei partecipanti al workshop (rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e delle maggiori associazioni fra case di cura private) sono emerse indicazioni per il legislatore mirate a ottenere una disciplina puntuale dei termini delle “auto ritenzioni” dei rischi. Disciplina che ci si attende inserita nei decreti attuativi.
Nell’ambito dell’evento è stato presentato il volume “La gestione della responsabilità sanitaria: tra risk management e assicurazione” (editore La Tribuna) curato da Michele Sprovieri, co-founder e managing partner dello Studio Legale FGA Ferraro Giove Associati, oltre che coordinatore del “Gruppo litigation” in materia assicurativa di ASLA (Associazione Studi Legali Associati).
Il workshop milanese – tenutosi nella sede di Vittoria Assicurazioni, organizzato con l’apporto di Insurance Skills Jam- il Convivio Assicurativo e il patrocinio di ASLA, ANRA e Vittoria Assicurazioni – ha registrato fra i partecipanti al dibattito la preoccupazione per il prolungarsi del ritardo dell’adozione dei regolamenti attuativi della Legge Gelli. Con riferimento particolare alle misure alternative all’assicurazione, da realizzare con la costituzione di fondi che consentano la gestione in auto ritenzione dei sinistri.
Sono emerse sollecitazioni a rendere operativo l’obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e del personale sanitario stesso tramite la fissazione dei requisiti minimi delle garanzie contenute nelle polizze. Garanzie il cui contenuto potrebbe risultare inadeguato rispetto alle esigenze degli operatori assicurativi che volessero proporsi come competitivi rispetto al criterio di autoritenzione del rischio.
In un rapido colloquio a due voci con Marco Ferraro e Michele Sprovieri, managing partners dello Studio Legale Ferraro Giove Associati abbiamo raccolto alcuni dati e commenti.
Il settore dell’attività sanitaria in Italia (secondo il quarto rapporto GIMBE, presentato al Senato l’11 giugno 2019), oltre ad avere un forte impatto sociale, nel 2017 ha registrato un totale di 154,920 milioni di euro di spesa. Dei quali, 113,131 milioni di euro destinati a quella pubblica e 41,789 milioni di euro riguardanti la sanità privata.
Le somme citate comprendono, tra le voci di spesa, quelle che le strutture pubbliche e private hanno destinato alla organizzazione della gestione del rischio derivante da “malpractice”, al pagamento diretto dei sinistri e/o il pagamento dei premi assicurativi.
La piena attuazione della riforma, che ha finalmente privilegiato la cultura del risk management, la mediazione, l’accertamento tecnico preventivo per la definizione del contenzioso incardinato – pur ancora da instaurare – è quindi di piena attualità. Anche ai fini della conclamata razionalizzazione della spesa sanitaria.