Il committente c.d. non qualificato, in quanto assume decisioni circa la natura dell’opera da svolgere ma è privo di specifiche competenze per l’esecuzione, in assenza della redazione del documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione dell’opera, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore d’opera nella condizione di agire in sicurezza.
Cassazione penale sez. IV, sentenza del 14/11/2018 n. 23121