di Carla De Lellis

I giornalisti possono cumulare la pensione d’anzianità Inpgi con il reddito di lavoro autonomo, oltre il tetto di 22 mila euro annui fissato dall’Inpgi. Lo stabilisce la cassazione con la sentenza n. 19573/2019, confermando le pronunce della corte d’appello e del tribunale di Genova sulla disapplicazione dell’art. 15 del regolamento Inpgi che disciplina, appunto, il regime di cumulo tra pensione di anzianita e redditi di lavoro. Il motivo? Perché l’art. 15 introduce una disciplina penalizzante, meno favorevole cioè per il lavoratore, rispetto a quella ordinaria dei dipendenti Inps (art. 72, comma 2, della legge n. 388/2000 e art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002).
La pronuncia si allinea all’orientamento della cassazione (sentenza n. 1098/2012), in virtù del quale l’Inpgi, a prescindere dalla sua autonomia gestionale, organizzativa e contabile per via della sua privatizzazione (ex dlgs n. 509/1994), è comunque tenuto, in quanto gestore di una forma di assicurazione sostitutiva di quella generale (Ago Inps), ad applicare lo stesso regime di quello «sostituito» (cioè dell’Ago), anche riguardo al cumulo tra pensione e redditi di lavoro. E lo fa, si legge nella sentenza, non certo per negare il valore semantico attribuito dall’opposto orientamento all’art. 76, comma 4, della legge n. 388/2000 (per il quale, invece, l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all’Inpgi, come agli altri enti privatizzati, trova limite nella mera esigenza che l’Istituto assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti con riguardo al regime di prestazioni e contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria), ma per attribuire rilevanza alla normativa regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui all’art. 72, comma 2, della legge n. 388/2000 poi esteso dall’art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), la cui formulazione letterale e tale da legittimare l’interpretazione della stessa nel senso che il regime di cumulo tra pensione di anzianita e redditi da lavoro introdotto operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa anche se gestite da enti privatizzati.
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