Il giudice, nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno/conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lgs. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens rappresentato dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126 (legge finanziaria per l’anno 2019) che ha modificato il d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, atteso che dette modifiche non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2019.
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019 n. 13645