di Carla De Lellis

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore, compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo. Lo precisa, tra l’altro, la commissione per gli interpelli sulla sicurezza, nell’interpello n. 6/2018.

La commissione risponde all’organizzazione Cub Trasporti che aveva chiesto parere in merito al concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo, in particolare per l’attività del «macchinista».
La commissione spiega che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del macchinista è obbligatoria in base di norme nazionali ed europee. E che inoltre l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista, da parte del ministero dei trasporti e dell’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008).

In particolare, per il corretto utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva, la commissione precisa che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro è tenuto a valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi, non potendo l’omologazione fungere da presunzione di conformità.

Peraltro, aggiunge la commissione, deve tenersi conto che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, vi sono anche «il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo».
Di tali misure, pertanto, il datore di lavoro deve tenerne conto nell’ambito della valutazione dei rischi.
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