di Michele Damiani
Il trattamento di fine rapporto può essere pignorato tanto ad un dipendente privato che ad uno pubblico, stante «la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del Tfr». A stabilirlo la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 19708 depositata ieri.
La Cassazione ha ribaltato il giudizio espresso dalla Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento, affermando «la non assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili». Secondo i giudici del Palazzaccio: «Il Tfr costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro… Poiché i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità, ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità» della somma. Sulla base di queste affermazioni, l’ordinanza afferma che «in relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici». Infatti «l’originario regime di impignorabilità del trattemento di fine servizio è stato dichiarato costituzionalmente legittimo» da precedenti sentenze della stessa Corte. Quindi «le quote accantonate del Tfr, tanto che siano trattenute presso l’azienda quanto che siano versate al fondo di tesoreria dell’Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili. Tale principio», continua l’ordinanza, «valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio».
Spiegato ciò, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari.
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