La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l’effettivo potere.
Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Il danneggiato è gravato soltanto dall’onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse, incombendo al convenuto l’onere di dare la prova del caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma.
Tribunale Arezzo, 13/03/2018 n. 300