di Maria Elisa Scipioni.

Come abbiamo visto nello scorso appuntamento l’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni per cause lavorative e malattie professionali.

Sulla base del principio di “automaticità delle prestazioni” l’Istituto eroga le prestazioni economiche, sanitarie e integrative previste dalla legge, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo. A tale principio però fanno eccezione alcune tipologie di lavoratori, quali gli autonomi, ad esempio artigiani e coltivatori diretti, che, in caso di infortunio o malattia professionale, se non in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno alcuna prestazione fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo; e le casalinghe che al momento dell’evento lesivo non sono iscritte all’assicurazione.

Gli eventi assicurati ricordiamo essere:

  • l’infortunio sul lavoro: cioè ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro;
  • la malattia professionale: patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo). La malattia può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.

Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi suindicati, purché riconosciuto indennizzabile, al lavoratore spettano  prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica.

Vediamo di seguito nel dettaglio alcune delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.

Le prestazioni per inabilità permanente

La rendita per inabilità permanente rappresenta la principale prestazione economica erogata dall’INAIL ed è corrisposta qualora l’infortunio o la malattia derivino da causa lavorativa. Affinché si abbia diritto alla rendita vitalizia a risarcimento dell’invalidità permanente è necessario che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 16% e il 100% (l’indennizzo è in capitale se il grado è tra 6% e 15%).

La riforma del 2000 ha introdotto un sistema di determinazione del risarcimento suddiviso in due componenti, danno biologico e danno patrimoniale. Il danno biologico, cioè la menomazione psicofisica, è risarcito sulla base di valori stabiliti per legge (tabelle di indennizzo) senza alcun riferimento alla retribuzione del soggetto, ma solo al grado d’invalidità accertato.

Il danno patrimoniale è indennizzato invece con riferimento a una percentuale (variabile con il grado di invalidità) dell’ultima retribuzione effettiva, nei limiti di retribuzione minima e massima previsti dalla norma INAIL. Di seguito sono riportati i coefficienti da applicare alla retribuzione effettiva dell’ultimo anno per calcolare il danno patrimoniale.

(tabella del danno patrimoniale)

Grado di menomazioneCoefficiente
La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.
da 16% a 20%0,4
da 21% a 25%0,5
La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
da 26% a 35%0,6
da 36% a 50%0,7
La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.
da 51% a 70%0,8
da 71% a 85%0,9
La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
da 86% a 100%1,0

 

Per ciò che concerne il danno patrimoniale occorre specificare che la retribuzione annua lorda, sulla quale applicare il coefficiente, è rapportata ai seguenti limiti minimi e massimi: minimo 16.195,20 euro/anno, massimo 30.076,80 euro/anno. Fanno eccezione gli artigiani e gli agricoltori che fanno riferimento a una retribuzione convenzionale fissa (pari alla retribuzione minima dei restanti lavoratori).

La rendita effettiva è pertanto pari a:

Rendita danno patrimoniale = Retribuzione * Coefficiente * Grado di invalidità (considerando min e max)

La rendita mensile è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef, così come l’eventuale capitale.

Al fine di dare un’indicazione sulla tipologia dei danni biologici considerati nella fase di accertamento dell’invalidità, si riporta in seguito uno stralcio della tabella delle menomazioni (per il dettaglio fare riferimento al sito internet ufficiale dell’ente www.inail.it).

Calcoliamo le prestazioni

Prendiamo l’esempio di un lavoratore del settore privato, coniugato e con due figli a carico. Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, in caso di invalidità riconducibile all’attività lavorativa, sono a carico dell’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Di seguito sono riportate le prestazioni annue lorde stimate per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità inferiore o uguale al 15%). Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento alle apposite tabelle di danno biologico approvate dalle disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.

Va ricordato che le prestazioni INAIL a cui il soggetto ha diritto non sono cumulabili con eventuali prestazioni erogate dall’ente previdenziale (INPS). Limitatamente ai casi in cui la pensione dell’ente obbligatorio risulta di importo superiore alla rendita INAIL, il soggetto ha diritto solo alla differenza.

Inoltre, a tutti gli invalidi civili non autosufficienti e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento per l’anno 2018 pari a 6.196,20 euro annui netti.

[1]Estratto della tabella di indennizzo per il danno biologico.