La responsabilità dell’incendio avvenuto in un cantiere, ove operavano diversi imprese appaltatrici, causato da un difetto di installazione della canna fumaria (falla ivi apertasi), non va attribuita all’impresa che si è occupata di eseguire lavori diversi dall’installazione della canna fumaria, ma a quella che si è effettivamente occupata della realizzazione e della successiva installazione della canna fumaria poiché, in fase di montaggio, avrebbe dovuto rilevare il danneggiamento subito dalla canna fumaria che ha originato la falla.
Tribunale Savona, 08/03/2018