GIURISPRUDENZA
Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 299 – luglio/agosto 2018
Il nostro ordinamento pone come fondamento dei rapporti giuridici i principi di buona fede, lealtà e correttezza, che erano alla base del diritto romano da cui deriva. Così è stato ritenuto che essi costituiscano un preciso dovere giuridico, in quanto anche espressione di un generale principio di solidarietà sociale, riconducibile al dovere di solidarietà richiamato dall’articolo 2 della Costituzione, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tale principio è stato naturalmente inteso come operante anche in ambito processuale laddove l’articolo 88 del codice di procedura civile, prevede che “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”; questa situazione va quindi ricondotta ai principi della lealtà, buona fede e correttezza, che debbono regolare i rapporti umani sia nelle fasi contrattuali che extra-contrattuali.
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