GIURISPRUDENZA

Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 299 – luglio/agosto 2018

Il nostro ordinamento pone come fondamento dei rapporti giuridici  i principi di buona fede, lealtà e correttezza, che erano  alla base del diritto romano da cui deriva. Così è stato ritenuto  che essi costituiscano un preciso dovere giuridico, in quanto  anche espressione di un generale principio di solidarietà sociale,  riconducibile al dovere di solidarietà richiamato dall’articolo  2 della Costituzione, che stabilisce: “La Repubblica riconosce  e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia  nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede  l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,  economica e sociale”.

Tale principio è stato naturalmente inteso come operante anche  in ambito processuale laddove l’articolo 88 del codice di procedura civile, prevede che “Le parti e i loro difensori hanno il  dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di  mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle  autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”; questa  situazione va quindi ricondotta ai principi della lealtà, buona  fede e correttezza, che debbono regolare i rapporti umani sia  nelle fasi contrattuali che extra-contrattuali.

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