Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell’innalzamento della durata media della vita e dell’abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l’integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.
Il danno da perdita della capacità di lavoro deve essere liquidato:
- sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e il momento della liquidazione;
- capitalizzando i redditi che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base a un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione.
Quando il danno da perdita della capacità di lavoro sia patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire:
- sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa, e quello della liquidazione;
- capitalizzando i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base a un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione;
- se la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell’età lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovrà avvenire o in base a un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro; oppure in base a un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 12 aprile 2018 n. 9048