di Antonio Ciccia Messia
I consulenti del lavoro non sono obbligatoriamente responsabili esterni del trattamento. Questa l’indicazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (circolare n. 1150 del 23 luglio 2018), in cui si affronta un problema posto dal Regolamento Ue sulla privacy (n. 2016/679). In effetti se un soggetto è «responsabile del trattamento», in base all’articolo 28 del regolamento, deve obbligatoriamente, a pena di sanzione amministrativa, sottoscrivere un contratto con il titolare del trattamento. Per questo motivo ai consulenti stanno arrivando richieste di firmare il contratto di responsabile esterno. Secondo la circolare le richieste possono essere respinte.
Secondo la circolare il consulente del lavoro, a riguardo del trattamento dei dati dei clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non può che assumere la qualifica di titolare del trattamento.
Quello di responsabile del trattamento è, invece, un ruolo facoltativo che comporta un incarico specifico, un assoggettamento alle direttive del cliente-titolare e una separata remunerazione (in tal caso il consulente deve compilare il registro dei trattamenti come responsabile esterno).
È possibile, conclude la circolare, ritenere configurabile, al più, la co-titolarità tra datore di lavoro e consulente, che è anzi fisiologica per il professionista (in tal caso bisogna stilare un accordo ai sensi dell’articolo 26 del regolamento, con le relative previsioni di compiti e responsabilità).
© Riproduzione riservata
Fonte: