La Corte costituzionale sancisce l’uguaglianza tra subordinati e professionisti sul tema

Pensioni, concessa la sterilizzazione dei contributi dannosi
di Enrico De Fusco

I lavoratori autonomi potranno usufruire del principio di sterilizzazione degli anni contributivi meno favorevoli. Nel caso decidessero di continuare la propria attività lavorativa e, al momento della maturazione dei requisiti, avessero un assegno pensionistico più elevato rispetto a quello della effettiva data di cessazione del lavoro, i professionisti potranno godere dell’assegno più alto. È stata dichiarata incostituzionale, quindi, la disparità di trattamento, tra i lavoratori autonomi e subordinati, del principio di «neutralizzazione» dei contributi «dannosi» per il calcolo della pensione.

È quanto prevede l’inedita sentenza n. 173, emanata dalla Corte costituzionale lo scorso 4 luglio, laddove i contenuti di illegittimità si ascrivono nell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedono che, nel caso di esercizio da parte del lavoratore di attività autonoma, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile calcolata con i contributi minimi già versati, escludendo quindi dal computo, a ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e perfino «dannosa».

Nel caso di specie il ricorrente risultava titolare di pensione di vecchiaia avente decorso dal 1° luglio 2010, ottenuta con il cumulo della contribuzione versata, prima come lavoratore dipendente e, poi, come lavoratore autonomo-commerciante il tutto per una retribuzione pensionabile di euro 1.275,89 mensili. Tuttavia, alla data del 31 dicembre 2007, in forza della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), aveva maturato il requisito contributivo minimo (numero 1.824 settimane) e che, in base ai calcoli effettuati dal patronato non contestati dall’Istituto previdenziale, qualora avesse richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia contestualmente al raggiungimento del requisito minimo contributivo, utilizzando pertanto solo i contributi versati sino ad allora, egli avrebbe percepito un trattamento pensionistico più favorevole (euro 1.618,40 mensili), rispetto a quello che gli era stato corrisposto dal 1° luglio 2010.

Le norme impugnate, impongono di calcolare la pensione sulla media del reddito percepito negli ultimi dieci anni di attività e quindi tenendo conto dei redditi relativi agli anni dal 2000 al 2010. Media che risulta significativamente più bassa, di quella che si ottiene prendendo come riferimento i redditi prodotti negli anni 1998/2007, ovvero il decennio antecedente alla data in cui l’interessato aveva conseguito il requisito minimo contributivo. L’Istituto di previdenza ha fondato la propria tesi giudiziale, sulla base di una lettura «rigorosa» dell’art. 5, comma l, della legge n. 233 del 1990 e dell’art. l, comma 18, della legge n. 335 del 1995, secondo la quale non esiste «alcuna norma che consenta l’invocata sterilizzazione dei periodi contributivi nei quali l’odierno ricorrente ha prodotto un reddito di impresa meno elevato».
Quindi è indiscusso che la decisione della Corte ha stabilito che anche al lavoratore autonomo è stato affermato il principio della «sterilizzazione», pronunciato dalla Corte costituzionale con riferimento al lavoratore subordinato e normativamente all’art. 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).

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