di Nicola Mondelli
Sciolto l’interrogativo sui tempi e le modalità di presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte del personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo tecnico ed ausiliario che ha chiesto di accedere al trattamento pensionistico anticipato utilizzando l’istituto dell’Ape volontaria di cui all’art. 1, commi da 166 a 178 della legge n. 232/16( legge di bilancio 2017), come modificata dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge n. 205/17( legge di Bilancio 2018) e dal dpcm 4 settembre 2017, n.150 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017.A scioglierlo è stata la nota prot. n. 32478 del 17 luglio 2018 del Miur, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio III.
La nota ministeriale chiarisce, in particolare, che coloro che abbiano ottenuto dall’Inps la certificazione del possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’Ape volontaria, perfezionati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019 potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018 all’istituzione scolastica, se docenti o personale Ata, o all’Ufficio scolastico regionale di riferimento, se dirigenti scolastici.
Si richiede un’età anagrafica minima di 63 anni, contribuzione minima di 20 anni, maturazione alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e sette mesi dalla presentazione della domanda, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti e che gli stessi si sono perfezionati, allegando eventualmente copia della documentazione attestante quanto dichiarato.
Il richiamo al perfezionamento dei requisiti previsti per l’accesso all’Ape volontaria prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sembrerebbe escludere l’applicazione della disposizione di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 secondo cui «per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno».
Una precisazione in merito, sia da parte dell’Inps che del Miur, è attesa.
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