La quinta direttiva è stata pubblicata sulla Guue del 19 giugno. Ora deve essere recepita
di Luciano De Angelis
Disclosure assoluta sul titolare effettivo e segnalazioni di eventuali discrepanze fra le informative disponibili e quelle rilevate nel registro dei titolari effettivi, sanzioni dirette alle società e agli enti per mancata individuazione e conservazione dei dati dello stesso, accessibilità erga omnes al registro dei titolari effettivi, monitoraggio di tutti i trust. Sono queste le «linee guida portanti» della direttiva (Ue) 2018/843, la cosiddetta V direttiva antiriciclaggio, del 30 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno (L156/43). La direttiva (Ue) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica la direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonché le direttive 2009/138/Ce e 2013/36/Ue. Gli Stati membri sono tenuti a recepire i contenuti delle nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla V direttiva entro il 10 gennaio 2020.
La nuova direttiva dovrà ora, dapprima essere recepita attraverso la legge di delegazione europea (presumibilmente entro l’autunno 2018) e poi adottata, modificando gli attuali contenuti del decreto legislativo 231/07, nel corso del 2019.
La novità più rilevanti riguardano il titolare effettivo, cioè la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano il cliente, e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività. Analizziamo di seguito le nuove disposizioni sul tema.
Accesso aperto al registro. Con rilevanti modifiche all’art. 30 della direttiva 2015/849 (IV direttiva) viene previsto che l’accesso al registro dei titolari effettivi oggi concesso oltre che alle autorità competenti (Mef, Dia, Gdf ecc.) ai soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica (art. 22, comma 2 del dlgs 231/07), venga esteso anche «al pubblico».
In altri termini il registro dei titolari effettivi diventerà un «pubblico registro» (così come il registro delle imprese) dal quale chiunque potrà acquisire notizie almeno riguardo al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) di società ed enti così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto. Agli stati membri sarà altresì ammesso consentire al pubblico anche accesso ad informazioni aggiuntive sul titolare effettivo come la data di nascita o le informazioni di contatto (ad esempio indirizzo mail).
Viene inoltre previsto che gli stati membri potranno subordinare la disponibilità delle informazioni contenute nel registro: 1) alla registrazione online del richiedente, 2) al pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere disponibile l’informazione, nonché il mantenimento e la gestione del registro.
Individuazione di discrepanze. I soggetti obbligati (e se del caso, qualora tale obbligo non interferisca con le loro funzioni, le autorità di vigilanza) saranno tenuti a segnalare eventuali discrepanze rilevate fra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono, segnalazione finalizzata ad aggiornare il registro stesso.
Alle autorità competenti sarà inoltre consentito l’accesso tempestivo e illimitato alle informazioni del registro senza allertare il soggetto interessato.
I titolari effettivi devono collaborare. Ad oggi l’individuazione del titolare effettivo viene sostanzialmente demandata all’amministratore della società (art. 22, comma 1, dlgs 231/07). Per il resto l’individuazione del titolare effettivo rientra nell’ambito degli obblighi da assolvere nell’espletamento dell’adeguata verifica dei clienti da parte dei soggetti obbligati e sanzionata, se non correttamente eseguita in tale contesto (art. 56 dlgs 231/07).
Inoltre le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere ottenute e conservate dalle imprese dotate di personalità giuridica per un periodo di almeno cinque anni (art. 22, comma 2, dlgs 231/07).
In caso di mancata acquisizione e conservazione, le sanzioni riguardano i soggetti obbligati all’adeguata verifica e non le società e gli enti che non assolvono all’obbligo. È peraltro prevista la possibilità (invero più teorica che pratica ad avviso di chi scrive) di impugnare le delibere delle assemblee assunte con il voto determinante del titolare effettivo non dichiarato tale (art. 22, comma 3, dlgs 231/07).
Invero la disciplina vigente punisce anche il cda che non provveda alla comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al relativo registro (obbligo peraltro attualmente non attivabile in relazione mancata istituzione del registro, (sul mancato rispetto del termine del prossimo 4 luglio si veda ItaliaOggi del 14 giugno) richiamando la sanzione amministrativa di cui all’articolo 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro) nonché, ma a livello esclusivamente penale, i casi di conservazione di dati falsi o non veritieri( ex art. 55, comma 2, del dlgs 231/07).
Con la V direttiva, da un lato viene ribadito (nell’art. 30) l’obbligo (già previsto dal citato art. 22, comma 2 del dlgs 231/07), che vede le società e gli enti «tenuti ad ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate ed attuali sulla loro titolarità effettiva» ma dall’altro vengono richiesti «i dettagli degli interessi beneficiari detenuti» e soprattutto si prevede che chi non provveda ad ottenere e conservare i dati sul titolare effettivo sia assoggettato «a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».
In altri termini le società, gli enti (e presumibilmente i loro amministratori), che non provvedano all’individuazione del titolare effettivo soggiaceranno a specifiche sanzioni in virtù del mancato espletamento di detto onere a prescindere dalla mancata presentazione dei nominativi al registro dei titolari effettivi.
Per consentire l’acquisizione e la conservazione dei dati, infine, viene previsto che « i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici, anche mediante azioni, diritti di voto o altra partecipazione, tramite azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, forniscono tutte le informazioni necessarie affinché la società o l’altro soggetto giuridico rispetti quanto previsto dal primo comma » cioè l’identificazione e la conservazione dei dati sul titolare effettivo (ndr).
Trust. In merito ai trust viene modificato l’art. 31 della IV direttiva che, a seguito della novella ora prevede l’applicazione dell’adeguata verifica «ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale». Tali disposizioni fanno ritenere che con la legge di recepimento si richiederà che nel registro dei titolari effettivi vadano iscritti non solo i trust dinamici (in cui si realizza il trasferimento del diritto dal disponente al trustee terzo) ma anche i trust autodichiarati (in cui il disponente coincide con il trustee). Presumibilmente, quindi, in ogni tipologia di trust, i fiduciari saranno tenuti alla individuazione del o dei titolare/i effettivo/i.
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