Le informazioni rilevanti vanno pubblicate sui quotidiani
ItaliaOggi pubblica il testo del parere approvato in Commissione finanze e tesoro del senato, a partire dalle premesse:
a) che la direttiva 2014/65/Ue, denominata Mifid II, e il regolamento n. 600/2014, denominato Mifir, sono stati predisposti per regolamentare un mercato dei capitali che ha assunto maggiore complessità e articolazione, per la immissione di strumenti finanziari nuovi e per l’operatività di sistemi di trading, come le contrattazioni ad alta frequenza;
b) che tale complessità e articolazione, pur in contesto di evoluzione dei mercati, impongono una continua opera di definizione normativa per garantire il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della tutela degli investitori, anche attraverso la responsabilizzazione degli intermediari, il rafforzamento dei poteri degli organismi di controllo e vigilanza e una più efficace consapevolezza degli investitori/risparmiatori;
c) che la nuova disciplina investe sia la tutela più stringente degli investitori che una diversa regolazione dei mercati finanziari;
d) che le nuove norme danno poteri di intervento sia sui prodotti finanziari sia sulle regole di governo degli emittenti; disciplinano la materia della consulenza in materia finanziaria; regolano i sistemi organizzati di negoziazione;
e) che l’articolata procedura legislativa – che chiama in causa la disciplina comunitaria, la legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo, accompagnata da produzione giuridica di rango secondario o rimessa ai poteri regolatori delle autorità di vigilanza – pone ormai in maniera evidente un’esigenza di coordinamento e razionalizzazione;
La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) chiarisca il governo che l’articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf), come sostituito dall’articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (Bcc) e delle casse rurali (Cr);
2) chiarisca il governo, con riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di product intervention di cui all’articolo 7-bis del Tuf, come modificato dall’articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d’Italia e Consob nell’esercizio dei citati poteri;
3) introduca il governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (…), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva Mifid II e del regolamento Mifir; inoltre, anche in relazione alla modalità di esercizio delle competenze delle autorità di vigilanza, si segnala che molte disposizioni sinora adottate con il regolamento congiunto da Banca d’Italia e Consob sono compatibili con la Mifid e il Mifir o riguardano ambiti non interessati dall’intervento normativo.
Tuttavia, in mancanza di una disciplina transitoria tali disposizioni non sarebbero applicabili: valuti quindi il governo l’introduzione di una norma che, fatte salve le disposizioni europee direttamente applicabili, stabilisca che quelle di attuazione del Tuf oggi vigenti continuano ad applicarsi finché le autorità di vigilanza non abbiano emanato le nuova disciplina secondaria.
E osservazioni:
1) valuti il governo l’opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all’articolo 18-bis del Tuf e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del Tuf, come rispettivamente modificati dall’articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;
2) valuti il governo l’opportunità di prevedere, con riferimento all’articolo 31, comma 4, settimo periodo, del Tuf, (…) che l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell’economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell’Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l’Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;
3) valuti il governo l’opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla Consob – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell’articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;
4) valuti il governo l’opportunità di integrare l’articolo 31, comma 6, lettera l), del Tuf, (…) al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;
5) valuti il governo l’opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, sentite le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle Bcc-Cr, in modo da tenere conto delle peculiarità dell’emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;
6) valuti il Governo l’opportunità di prevedere un’agevolazione fiscale sull’imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle Bcc-Cr, in considerazione dell’assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;
7) valuti il Governo l’opportunità di abrogare l’articolo 30-bis;
8) in tema di prodotti finanziari assicurativi, la Commissione invita il governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi IDD, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto. Valuti quindi il governo di: prevedere che il potere regolamentare della Consob, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), punto 1, lettera a) sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d’intesa con l’Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva Ue 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa; in prospettiva, di adeguare le disposizioni in commento (…) in modo da garantire l’applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli operatori: in particolare, valuti il governo l’opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (Ue) 2016/97 e dal regolamento (Ue) n. 1286/2014: a) all’Ivass in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla Consob in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – Rui e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – Rui, nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – Rui, mantenendo inoltre alla Consob i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi;
9) con riferimento all’articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel Tuf un nuovo articolo 29-ter, si segnala che la legge 114 del 2015, articolo 9, contiene un principio di delega alla lettera l) del comma 1, riferito alle imprese di investimento extracomunitarie: valuti il governo l’opportunità di eliminare l’obbligo di istituire una succursale per l’offerta di servizi di investimento da parte di banche di paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 (…) ripristinando la normativa vigente che consente l’istituzione di una succursale a richiesta delle autorità di vigilanza;
10) per quanto riguarda l’informazione al pubblico attraverso la pubblicazione sui quotidiani delle notizie societarie relative agli intermediari e agli emittenti, la Commissione segnala l’opportunità che, pur confermando un regime di non obbligatorietà per le notizie meno rilevanti, sia reintrodotto un obbligo di pubblicazione sui quotidiani per le informazioni che la Consob giudica rilevanti per la più ampia e corretta informazione del pubblico indifferenziato;
11) in merito ai principi di carattere generale e informazione del cliente di cui all’articolo 24 della direttiva, e in relazione ai poteri di intervento sui prodotti, si suggerisce di introdurre una specifica previsione in tema di informazione del cliente sui prodotti da parte degli emittenti per la redazione di un documento sintetico con indicazioni grafiche immediatamente percepibili sulla rischiosità dell’investimento;
12) in tema di redazione normativa, si segnala che il coordinamento di disposizioni contenute in altri corpi normativi che fanno riferimento al Tuf, come operato dallo schema di decreto, dovrebbe essere esteso anche alla normativa sui servizi di Bancoposta;
13) si segnala l’opportunità di un’accurata revisione del testo per assicurarne la coerenza interna complessiva e correggere alcuni disallineamenti tecnici.
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