Decorrenza dell’assegno legata alla cessazione dal servizio
di Daniele Cirioli

Chi è disoccupato per scadenza di contratto a termine non può chiedere l’Ape sociale, perché manca il requisito del licenziamento. A precisarlo è una Faq dell’Inps, che suggerisce anche la soluzione: farsi licenziare il giorno prima della scadenza del contratto. Altre precisazioni: la possibilità di richiedere l’Ape sociale da parte dei titolari di assegno sociale e l’accesso fissato al 1° settembre per il personale della scuola. Ieri, inoltre, la Cnce ha diffuso un modello per la dichiarazione dello svolgimento di attività edile da parte delle casse edili, in alternativa al datore di lavoro.

Contratto a termine. Il caso specifico è quello dei lavoratori agricoli, in quanto dipendenti generalmente occupati a termine, ma il principio vale per tutti i rapporti di lavoro a termine. La domanda è questa: nel caso di scadenza naturale di un contratto, mancando la condizione del licenziamento, si può accedere all’Ape sociale? La risposta è negativa: un lavoratore che cessi l’attività lavorativa a seguito di scadenza del contratto a termine non è un potenziale beneficiario di Ape sociale. Un rimedio c’è, suggerito in maniera involontaria della stessa Faq quando precisa che «non è tuttavia escluso che anche il lavoratore a termine, ove sia licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previsti, accedere all’Ape sociale».

Assegno sociale. Due Faq riguardano l’assegno sociale. La prima chiede di sapere se è possibile, per il soggetto titolare di assegno sociale, richiedere l’Ape sociale; la seconda il contrario: se è possibile per il soggetto beneficiario di Ape sociale richiedere l’assegno sociale. Entrambe le risposte sono affermative. Il titolare di assegno sociale può fare richiesta di Ape sociale poiché non sussiste incompatibilità tra le prestazioni (dunque vale anche il contrario). Tuttavia l’Ape sociale concorrerà al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, una volta ottenuta l’Ape sociale, l’assegno sociale spetterà in misura ridotta o potrebbe addirittura essere revocato (se con l’Ape si superano i limiti per il diritto all’assegno sociale).

Comparto scuola. Un’altra Faq pone il problema della decorrenza dell’Ape sociale in caso di soggetti dipendenti della scuola, perché né la legge Bilancio 2017 che l’ha prevista né i relativi Dpcm che l’hanno disciplinata contengono disposizioni in merito. Poiché quale ulteriore condizione di accesso all’Ape sociale è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, ne deriva che il personale della scuola potrà accedere all’Ape sociale esclusivamente dal 1° settembre, in quanto la cessazione dal servizio per tale personale è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Trattandosi di una problematica che attiene esclusivamente il rapporto di lavoro, il Miur sta valutando eventuali azioni da intraprendere per non vanificare il diritto a percepire l’Ape sociale (o la pensione in qualità di precoce) senza necessità di attendere la conclusione dell’anno scolastico.

Modulo per le casse edili. A seguito del messaggio Inps n. 2884/2017 (si veda ItaliaOggi di ieri), che tra l’altro ha previsto la possibilità, per gli operai edili, di farsi rilasciare una dichiarazione delle casse edili, in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro, circa lo svolgimento via continuativa dell’attività di operaio edile (una delle attività gravose che danno diritto all’Ape sociale e al prepensionamento in qualità di precoce), la Cnce ha ieri diffuso le istruzioni operative e un modello per la certificazione.
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