Il giudice contabile non perdona la scelta di franchigie di elevato importo ma, nel contempo, premia la sensibilità della singola persona assicurata

NB: Questa sentenza risulta fondamentale per una corretta interpretazione degli obblighi assicurativi della Legge Gelli e potrebbe/dovrebbe quindi influenzare le scelte delle singole strutture (polizza o autoassicurazione?).

di Sonia Lazzini

Riconosciuta la responsabilità dell’operatore sanitario, la Corte dei Conti della Lombardia, applica il potere riduttivo “in ragione dell’inidonea copertura assicurativa sottoscritta dall’ente” ridetermina il danno contabile nella minore cifra di euro 400.000/00, comprensiva di interessi e rivalutazione.

Ma non solo: a questa cifra_sottolineano i giudici contabili – va sottratto – risultando non più dovuto – quanto già effettivamente versato per il medesimo titolo dall assicuratore per la R.C. professionale della responsabile (pari ad euro 208.557,80).

Vengono quindi in parte accolte le richieste della difesa:

“Sotto il profilo quantitativo, inoltre, la difesa ha rilevato l’errato computo del danno come determinato dalla Procura che non ha tenuto conto degli esborsi già effettuati dalla Compagnia assicurativa della dott.ssa * pari ad euro 208.557,80 e riversati alla Compagnia assicurativa dell’Ospedale, che le aveva anticipate.

Parte convenuta invoca, infine, l’applicazione del potere riduttivo da parte di questo Collegio, alla luce della molteplicità di fattori che avrebbero contribuito a causare l’evento pregiudizievole e della mancanza di un’idonea copertura assicurativa del personale medico stipulata dall’azienda che, ove esistente, avrebbe consentito di risarcire il danno evitando l’azione giudiziaria ed in ragione altresì di altre specifiche circostanze, ivi comprese la correttezza processuale e l’inesistenza di volontà e prevedibilità dell’evento, che indurrebbero a ridurre la somma posta a carico della convenuta nella misura del 75% e/o quella diversa ritenuta di giustizia”.

Giusto un’osservazione:

sarà a sua volta sottoposto alla Corte dei Conti il dirigente responsabile della scelta degli importi della franchigia???

Corte dei Conti della Lombardia, sentenza numero 93 del 26 giugno 2017

per saperne di più:

https://appaltieassicurazioni.it/franchigia-contrattuale-euro-583-97921-danno-imputabile-va-ridotto-ragione-dellinidonea-copertura-assicurativa-sottoscritta-dallente/