Causa di estinzione applicata ai processi già avviati
Pagina a cura di Claudia Morelli
Dal 3 agosto prossimo gli imputati per reati procedibili a querela potranno vedersi estinto il reato se saranno capaci di dimostrare il ravvedimento tramite condotte riparatorie, tra cui anche il pagamento di somme a titolo del risarcimento del danno. E potranno farlo anche se la condotta sia adottata dopo l’apertura del dibattimento di primo grado.
Chi compirà furti in appartamento, invece, sconterà una pena più alta; e potrà assistere al dibattimento ma «a distanza» se è imputato per reati di associazione mafiosa, terrorismo e droga.
Coloro che hanno presentato ricorso in Cassazione contro sentenze penali rischieranno caro: in caso di pronuncia di inammissibilità e anche rigetto (se il giudice lo ritenga) saranno multati con sanzioni salate (fino a 6 mila euro). Ulteriore deterrente a non presentare ricorso, insieme al divieto, dal 3 agosto, di agire personalmente, senza l’assistenza di un avvocato cassazionista.
Entra in vigore il 3 agosto la riforma penale, cosiddetta «Orlando», contenuta nella legge 103/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio, si veda ItaliaOggi Sette del 10/7/2017).
Una gestazione parlamentare lunghissima e molto discussa, due voti di fiducia, lo scontento degli avvocati penalisti e dei magistrati (meno accentuato), esclusi forse quelli impegnati in Cassazione che potrà avvalersi di una serie di misure di de compressione sulla mole di ricorsi. Ora il dado è tratto; i codici penale e di procedura penale sono già aggiornati anche se l’impatto della riforma potrà misurarsi solo dopo le ferie giudiziarie.
Ecco le norme principali che hanno un’applicazione immediata (si veda anche la tabella in pagina), ricordando che il provvedimento contiene anche una serie di deleghe molto importanti (p.e. intercettazioni e ordinamento penitenziario; vedi altro articolo).
Condotte riparatorie. Diventa una causa di estinzione del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. Il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (a regime). La norma transitoria infatti prevede che la nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Spetta all’imputato, alla prima udienza utile, chiedere la fissazione di un termine non superiore a 60 giorni per provvedere. La norma ha creato molto allarme e polemiche per la sua applicabilità astratta al reato di stalking, laddove si preveda che anche l’offerta reale di una somma ritenuta congrua dal giudice a titolo di risarcimento del danno possa estinguere il reato. Circostanza esclusa, almeno se considerata automatica, dalla presidente della commissione giustizia della camera Donatella Ferranti e comunque dall’intenzione dichiarata del guardasigilli Andrea Orlando di approvare una norma interpretativa che escluda questo eventuale esito.
Prescrizione. La riforma del delicato istituto riguarda i fatti di reato commessi dopo l’entrata in vigore della legge, dunque dopo il 3 agosto. Così sarà lunghissima per i reati commessi a danno di minori (maltrattamenti, violenza e turismo sessuale), perché inizierà a decorrere dal compimento del 18° anno di età della vittima e in ogni caso al momento della acquisizione della notizia di reato se non era stata già esercitata l’azione penale. Il tempo atto a prescrivere si allunga poi in generale per la «contestata» nuova causa di sospensione: un anno e mezzo dopo ciascuna sentenza di condanna di I e II grado.
Indagini preliminari. Per i procedimenti relativi a notizie di reato iscritte dal 3 agosto in poi, le indagini preliminari saranno caratterizzate da due novità. La prima riguarda le vittime dei reati, che potranno chiedere informazioni sullo stato delle indagini; la seconda riguarda il pm che ha solo tre mesi di tempo dalla fine delle indagini (salvo alcuni casi) per decidere se archiviare o esercitare l’azione penale. Pena l’avocazione della indagine in capo al procura generale.
Impugnazioni «a carato». Innanzitutto strada sbarrata per i ricorsi personali in Corte di cassazione: il cittadino dovrà necessariamente farsi assistere da un avvocato cassazionista. In secondo luogo l’atto di impugnazione in appello dovrà essere corredato dall’indicazione delle prove e delle richieste istruttorie, pena la loro inammissibilità. È reintrodotto il concordato sui motivi in appello, un procedimento che mira a chiudere il processo consentendo alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.
In Cassazione, una decisione di inammissibilità costerà carissima alla parte ricorrente che potrà vedersi condannare a una sanzione tra 258 e 2.065 euro, che potrà essere aumentata fino al triplo dal giudice in ragione della causa di inammissibilità. Il giudice poi potrà comminare queste sanzioni anche in caso di rigetto.
Dibattimento a distanza. In linea generale entrerà in vigore tra un anno. Invece riguarderà sin dal 3 agosto gli imputati nei procedimenti per associazione mafiosa, droga, terrorismo.
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