Il Consiglio di Stato infatti interessa Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in quanto ritiene la bozza di decreto “oscura, imperfetta od incompleta”.
Dovranno essere sentiti anche i partecipanti!
Giusto un’osservazione: sembrano mancare completamente i riferimenti alla polizza del progettista e a quella dei commissari di gara.
Con il parere numero 1665 del 12 luglio 2017 il Consiglio di Stato ribadisce che “in base alla formulazione attuale dell’art. 103, comma 9, il procedimento di approvazione del regolamento recante gli schemi tipo appare “sbilanciato” a favore di una sola parte degli stakeholders di settore (e dello stesso contratto di garanzia), e cioè «le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze», laddove il sopra citato art. 7, comma 5, d.l. n. 7 del 2007 assicurava la partecipazione su un piano di parità alle controparti di tali soggetti, ossia alle associazioni rappresentative dei consumatori.
Nel caso di specie, le controparti sono ovviamente (non i consumatori, ma) tutte le imprese che partecipano alle gare e devono, quindi, dotarsi delle fideiussioni.
Pertanto, pur consapevole che non è la sede del regolamento di approvazione degli schemi tipo di garanzia quella per emendare imperfezioni a livello normativo primario, questa Commissione segnala al Ministro richiedente l’opportunità, per il futuro, di assicurare un adeguato coinvolgimento di tutte le categorie interessate, se del caso valutando anche la necessità di una modifica della norma primaria.
A tal fine, si ritiene opportuna la trasmissione del presente parere anche al DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 58 del r.d. n. 444 del 1942, allo scopo di segnalare l’esigenza di un eventuale intervento legislativo”.
di Sonia Lazzini
Art. 58 del R.D. n. 444 del 1942:
Quando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo.
Non è la prima volta che il Consiglio di Stato si appella ad una vecchia disposizione_art. 58 del r.d. n. 444 del 1942 – quando commenta gli interventi legislativi sul nuovo codice degli appalti pubblici.
E questa volta nel mirino del Supremo Giudice amministrativo ci sono gli schemi di polizze tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Sembra impossibile però è accaduto!
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