NORMATIVA

Autori: L. Opilio e M. Alpigiani
ASSINEWS 288 – luglio 2017

Una immancabile clausola contenuta nelle polizze di assicurazione  sulla responsabilità civile prevede il diritto dell’assicuratore  ad assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione  delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia  civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove  occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed  azioni spettanti all’assicurato stesso.

Comunemente indicata come “Patto di gestione della lite”,  rappresenta una prestazione che si inserisce tra gli adempimenti  correlati all’oggetto stesso dell’assicurazione sulla  responsabilità civile ossia, come indicato dal secondo comma  dell’art. 1917 del Codice Civile, di tenere indenne l’assicurato  delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare dal  verificarsi dell’evento assicurato.

Attraverso il patto di gestione della lite, quindi, viene attribuito  all’assicuratore, come generalmente riconosciuto in  dottrina, una situazione giuridica attiva consistente nel potere  di ottenere determinate prestazioni dell’assicurato al fine di  conseguire una indiretta vigilanza sull’attività processuale di  quest’ultimo.
Peculiare importanza assume la  valutazione del rispettivo interesse  delle parti, assicurato ed assicuratore,  in relazione alla gestione  della lite.

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