di Dario Ferrara

L’aggravante della destrezza si configura soltanto quando la condotta posta in essere del ladro implica una particolare abilità: se invece l’agente si limita ad approfittare della distrazione della vittima, non si può configurare l’aumento di pena ex articolo 625, primo comma n. 4, Cp. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 34090/17, pubblicata il 12 luglio, che risolve un contrasto di giurisprudenza.

Efficienza offensiva

Annullata senza rinvio la condanna proprio: l’azione penale non poteva dunque essere iniziata per mancanza di querela perché cade l’aggravante della destrezza. Il ladro riesce a rubare un pc portatile dal bancone di un negozio mentre la titolare sta servendo altri clienti: è ripreso dalla telecamera a circuito chiuso mentre scollega i cavi e infila il computer nella borsa per poi avviarsi quatto quatto all’uscita. L’aumento di pena è tuttavia escluso in quanto scatta soltanto quando l’agente riesce a eludere o attenuare la sorveglianza sul bene mobile grazie a una condotta caratterizzata da particolare astuzia. Prevale la nozione più restrittiva di destrezza laddove la risposta punitiva più gravosa, che sanziona in modo più duro le condizioni di minorata difesa, deve essere apprestata soltanto di fronte all’abilità dell’agente: è la sua «efficienza offensiva» che incrementa la possibilità di portare a termine il furto e rappresenta dunque una minaccia più seria per il patrimonio.

Materialità del fatto

Quando invece il ladro profitta del fatto che il bene resta incustodito anche per poco tempo, senza porre in essere tecniche più insidiose, si configura la modalità ordinaria del furto: manca infatti l’ulteriore disvalore che giustifica una punizione più severa. E ciò perché considerare la prontezza del ladro ai fini dell’aggravante finirebbe per valorizzare la mera componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto: il tutto in contrasto con il principio costituzionale di cui all’articolo 25, secondo comma, che menziona il fatto commesso e quindi esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola «rimproverabilità soggettiva» e con la stessa natura oggettiva della circostanza
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