La complessità dei mercati e la crescente importanza che i fondi pensione rivestono nell’architettura previdenziale accentua l’esigenza di una sempre maggiore professionalità dei soggetti che fanno parte dei loro organismi di governance (ovvero consiglio di amministrazione e collegio sindacale). Che devono affrontare un tema delicato e sensibile come quello dell’accumulazione di un montante in grado di integrare la pensione pubblica destinata a essere sempre più magra (a maggior ragione nell’attuale sistema di calcolo retributivo delle pensioni). In maniera non casuale la Covip auspica da tempo un percorso evolutivo delle forme pensionistiche complementari verso quello che viene definito come un necessario salto di paradigma. Di significativo rilievo in questa prospettiva è la risposta fornita nello scorso mese di febbraio dall’Autorità di Vigilanza a un quesito posto da un fondo pensione negoziale per chiarire se i corsi di formazione richiesti al fine di integrare l’esperienza professionale dei componenti gli organismi di governance debbano essere stati completati al momento della nomina, ovvero se il requisito possa ritenersi posseduto anche qualora l’attività formativa sia in corso di svolgimento alla data della nomina.
Nel formulare la domanda la forma pensionistica ha anche richiamato una precedente risposta a un quesito fornita nel giugno 2010 in un ambito simile. Ma la Covip ha innanzitutto risposto affermando che tale pronuncia non ha assolutamente trattato il profilo ora rilevato. In tale occasione, prosegue la commissione di vigilanza, era infatti in discussione in quale momento si dovesse collocare l’avvenuta frequenza del corso di formazione rispetto all’aver svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo. Secondo la Covip «si ritiene non vi siano impedimenti al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo svolgimento dell’attività di amministrazione e controllo o di carattere direttivo, che andrebbe a integrare, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina». Questa risposta, osserva la Covip, non è, quindi, da intendersi in alcun modo riferita all’attività professionale svolta presso il fondo pensione, bensì all’attività professionale svolta antecedentemente all’assunzione dell’incarico.
Procedendo invece più specificamente alla nuova richiesta di chiarimento, la commissione di vigilanza evidenzia come, ai sensi del disposto normativo, l’esperienza formativa deve essersi senz’altro conclusa antecedentemente alla nomina, in quanto elemento che, unitamente all’esperienza professionale precedentemente svolta, costituisce il requisito che deve essere posseduto per l’assunzione dell’incarico. Si richiede infatti l’avvenuta maturazione sia dell’esperienza professionale pregressa sia della frequenza del corso di formazione.
Tale previsione richiama, poi, integralmente l’articolo 3 del decreto ministeriale numero 79 del 2007 che, nel descrivere le caratteristiche dei corsi in questione, prevede espressamente che questi debbano concludersi con il positivo superamento della prova finale e con il rilascio di un’apposita attestazione. L’autorità rimarca allora che la condizione dell’avvenuta frequenza può dirsi realizzata solo al termine del percorso formativo, una volta conseguita l’attestazione. (riproduzione riservata)

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