di Carlo Giuro
Un profilo di particolare rilevanza in ambito di comunicazione previdenziale è rappresentato dagli annunci pubblicitari, oggetto di specifica disciplina, recentemente aggiornata, da parte della Covip. Quali sono le principali previsioni? Si chiarisce in primo luogo che per annuncio pubblicitario deve intendersi ogni messaggio contenente informazioni relative a forme pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni. Le informazioni contenute negli annunci devono essere espresse in modo chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quelle riportate nelle note informative, negli statuti e regolamenti e, per i piani individuali di previdenza (pip), anche nelle condizioni generali di contratto. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio non deve essere poi tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi delle forme pensionistiche complementari. Nell’annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una o più forme pensionistiche complementari e va richiamata la necessità di leggere prima dell’adesione, la Sezione I della Nota informativa (Informazioni chiave per l’aderente), precisando che maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono nella Nota informativa completa, nello statuto o regolamento e, per i pip, anche nelle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web (riportando il sito Internet sul quale sono pubblicate le informazioni). Per quel che riguarda i profili finanziari, si prescrive poi che espressioni quali garanzia, garantito o termini analoghi che inducono a ritenere sussistente il diritto dell’iscritto ad una prestazione certa possono essere utilizzate solo se c’è effettivamente un siffatto impegno giuridico. Nel caso in cui si riportino i rendimenti conseguiti, va specificato l’arco temporale di riferimento che, in coerenza con la natura di medio-lungo periodo dello strumento di previdenza complementare, deve essere pari a cinque anni solari e deve in ogni caso risultare prossimo alla data di diffusione dell’annuncio. Va ancora indicata la linea di investimento, o combinazione predefinita di linee, alla quale il rendimento si riferisce, specificando il relativo profilo di rischio. In caso di rendimenti riferiti a specifiche classi di quote, vanno indicati i relativi destinatari e i rendimenti della gestione sono da pubblicare al netto degli oneri gravanti indirettamente sull’aderente.
Va anche riportata con adeguata evidenza l’avvertenza secondo cui «i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri». L’avvertenza deve essere riprodotta anche negli annunci pubblicitari diffusi attraverso strumenti audiovisivi ed essere di agevole lettura o ascolto da parte dei destinatari. Il rendimento indicato deve essere quello medio annuo composto del periodo preso a riferimento; in alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi ad eventuali frazioni di anno. Si dispone ancora che, nel caso in cui si riportino risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, se ne indichino le fonti. Eventuali rappresentazioni grafiche dei rendimenti devono essere effettuate in modo coerente con le modalità di rappresentazione utilizzate nelle note informative. Last but not least l’eventuale comparazione di diverse forme pensionistiche complementari o linee di investimento deve contenere l’indicazione degli elementi di raffronto ed i dati riportati devono essere pubblicamente disponibili. Infine la comparazione inerente i rendimenti è consentita solo tra forme o linee caratterizzate da analoghi profili di rischio-rendimento. (riproduzione riservata)
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