Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre inoltre che nessuna infrazione alle norma della circolazione e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.
Tribunale Torre Annunziata, 21/06/2017 n. 1850