di Francesca De Nardi

Il responsabile dell’inquinamento deve essere puntualmente e precisamente individuato da parte dell’ autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento, anche in caso di vicende societarie complesse. Lo ha sancito il Tar Lombardia, Sez. III, con sentenza 1326 del 13/6/2017. La questione concerne l’area conosciuta come «ex polveriera Montedison», oggetto di attività produttive cessate da poco meno di un cinquantennio. Con nota del 4 luglio 2015 il Comune di Taino aveva comunicato alla società Edison spa «in quanto responsabile e consapevole dell’inquinamento», l’avvio del procedimento per la bonifica dei terreni contaminati ordinando di presentare un progetto operativo di bonifica. Tale comunicazione veniva impugnata dal momento che la società si dichiarava esonerata da qualsiasi responsabilità. Il Tar accoglie il ricorso. Il Comune, infatti, si era rivolto ad Edison spa, sulla base di una visura camerale relativa a Montedison srl da cui risultano, a partire dal 1999, i trasferimenti d’azienda, le fusioni, le scissioni e i subentri coinvolgenti numerose società, senza procedere ad un rigoroso e dettagliato accertamento. A fronte di tale complessità dei rapporti societari del più articolato «Gruppo Montedison» l’individuazione di Edison spa quale successore «a titolo universale», appare affermazione indimostrata priva di alcuna evidenza documentale. Il Comune si era limitato a una sommaria descrizione delle presunte successioni societarie di un gruppo che nel corso di oltre un cinquantennio risulta essere stato oggetto di modificazioni complesse e articolate. Inoltre, la Direttiva 2004/35/Ce all’art. 2 definisce come «operatore», cui si connette la responsabilità per danno ambientale «qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale». I giudici rilevano che, pur volendo far riferimento ad una nozione ampia di operatore economico, nel caso di specie «sono del tutto assenti un’analisi e un accertamento in concreto del ruolo effettivamente svolto dalla società ricorrente con specifico riferimento al ramo industriale interessato e ritenuto “responsabile” della condotta inquinante», tenuto conto della complessa articolazione del Gruppo.
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