Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare
- il fatto costituente l’inadempimento
- e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno
- ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c.
Il superamento della presunzione comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno, in relazione alla specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017 n. 14468