Possono costituire gravi difetti dell’edificio ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell’opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l’abitabilità dell’immobile.
Nel caso oggetto di controversia, la discussione ha visto contrapposti gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell’immobile.
Cassazione civile sez. II, 26/06/2017 n. 15846