Omessa manutenzione delle sedi, ne risponde l’ente
di Carlo Forte

Due proposte di legge per esentare i dirigenti scolastici dalle responsabilità collegate all’omissione di interventi strutturali di manutenzione e di valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici. Si tratta rispettivamente delle proposte AC 3830, a prima firma Serena Pellegrino, Sel, e AC 3963, a prima firma Mara Carocci, Pd. Le proposte muovono in primo luogo dalla condanna definitiva a 4 anni di carcere di un dirigente scolastico a causa del crollo del convitto nazionale de L’Aquila a seguito del terremoto del 2009 in cui perirono tre ragazzi (AC 3830) e dall’orientamento della Suprema corte (AC 3963) secondo il quale la responsabilità per la vigilanza sulle fonti del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, compresi i dirigenti scolastici, così come previsto decreto legislativo n. 81 del 2008. La discussione sui provvedimenti è attualmente all’esame delle commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della camera, che hanno convocatoi sindacatin audizione informale.

Le due proposte di legge incidono su 3 articoli del decreto 81. La proposta 3693 prevede l’inserimento di un ulteriore comma all’articolo 13, il quale prevede che nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza debba spettare al dirigente scolastico solo per i rischi attinenti all’attività scolastica. E anche un’aggiunta all’articolo 17 nella quale verrebbe specificato che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli debbano spettare in via esclusiva all’ente proprietario.

In buona sostanza, dunque, se la proposta 3963 venisse approvata, i dirigenti scolastici rimarrebbero gravati solo degli oneri collegati a prevenire i rischi relativi allo svolgimento dell’attività scolastica in senso stretto.

Quanto alla proposta di legge 3830, essa prevede l’inserimento di un comma in calce all’articolo 18 del decreto 81, nel quale verrebbe disposto che i dirigenti delle istituzioni scolastiche sarebbero esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora avessero assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Fermo restando che la richiesta di intervento sarebbe riferita alle aree e agli spazi assegnati con l’esclusione di locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati, che rimarrebbero nella competenza esclusiva dell’amministrazione competente o del soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia.

In pratica, entrambe le proposte sono dirette a concentrare la responsabilità da omessa manutenzione degli edifici scolastici in capo ai dirigenti preposti in servizio presso gli uffici tecnici degli enti locali proprietari.

L’esenzione dei dirigenti scolastici, però, resterebbe vincolata alla previa richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. E questo sembrerebbe essere il punto debole della questione. Affinché la previa richiesta possa costituire l’esimente della responsabilità penale, che in questo caso insorgerebbe per effetto di un comportamento omissivo, sarebbe necessario che il legislatore indicasse puntualmente il catalogo degli adempimenti che il dirigente scolastico dovrebbe assolvere.

Nella proposta di legge, necessariamente generica, non vi è alcuna indicazione della natura di tali adempimenti e manca del tutto un’eventuale rinvio ad un successivo regolamento. Vale a dire, ad un atto di normazione secondaria nel quale dovrebbero essere fissati i dettagli necessari a configurare l’esimente in caso di incidenti e infortuni collegati all’omessa manutenzione. Tanto più che il dirigente scolastico resterebbe comunque vincolato ad assicurare la sicurezza nello svolgimento dell’attività didattica. Che a sua volta incrocia possibili fattispecie di reati di pericolo anche non direttamente connesse alla situazione strutturale degli edifici.

Il rischio che si corre, dunque, è che la presentazione di generiche richieste di interventi di manutenzione non salvino, di per sé, i dirigenti scolastici da eventuali responsabilità.

Affinché possa rivelarsi effettivamente efficaci, dunque, l’intervento normativo necessiterebbe perlomeno di un rinvio all’emanazione di ulteriori decreti volti ad esplicitare la natura degli interventi necessari, collegandoli alla casistica dei possibili incidenti e infortuni che potrebbero verificarsi nel corso del normale svolgimento dell’attività didattica.

Si pensi, per esempio, all’ampia casistica degli incidenti che si verificano costantemente durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica oppure al mancato rispetto degli spazi necessari nelle aule scolastiche: da 1,80 a 1,96 metri quadrati netti per soggetto operante.

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