La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da un investitore e da una società fiduciaria contro la sentenza del Tribunale di Milano che lo scorso anno aveva rigettato una richiesta risarcitoria per oltre 4 milioni di euro avanzata nei confronti di una compagnia di assicurazione e di un gestore di fondi di investimento lussemburghese (assistito da Osborne Clarke).
Nel caso specifico l’investitore persona fisica, avvalendosi di una società fiduciaria, aveva sottoscritto una polizza unit linked emessa dalla compagnia di assicurazione, che aveva a sua volta conferito mandato al gestore di fondi di investimento per la gestione del fondo ad essa collegato. La società di gestione aveva selezionato alcune quote di fondi hedge che successivamente sarebbero risultati coinvolti nella truffa Madoff.
Gli attori, lamentando l’insufficienza e l’equivocità delle informazioni ricevute relativamente alle caratteristiche della polizza in sede precontrattuale, pretendevano il risarcimento del danno patito a seguito della perdita, pressoché totale, del valore della polizza.
La Corte d’Appello di Milano ha innanzitutto confermato che in caso di utilizzo di una società fiduciaria, l’adempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza debba sempre essere valutato con riferimento alla fiduciaria e non anche in relazione al fiduciante che, avendo conferito un mandato senza rappresentanza alla fiduciaria, rimane giuridicamente estraneo alla fase precontrattuale ed a quella di conclusione del contratto e ha quindi escluso il mancato adempimento degli obblighi informativi.
Federico Banti (partner di Osborne Clarke) commenta così la sentenza: ”La Corte ha, tra le altre cose, mostrato di aderire all’orientamento giurisprudenziale che non ritiene imputabile agli intermediari finanziari le conseguenze negative derivanti dalla truffa Madoff. I titoli del gruppo Madoff, infatti, fino al momento immediatamente precedente l’emersione del metodo truffaldino conosciuto con il nome di “Schema Ponzi”, godevano di ottima salute. Di qui l’imprevedibilità della truffa e delle ripercussioni che questa ha avuto sul sistema finanziario.”