Le somme accantonate a titolo di trattamento di fine mandato, da corrispondersi all’amministratore al termine del rapporto, sono deducibili anche se la delibera assembleare che le stabilisce, regolarmente trascritta sul libro dei verbali, è priva di data certa; è sufficiente, infatti, che la possibilità di accantonare somme al fondo Tfm sia prevista dallo statuto societario e che l’assemblea abbia espressamente deliberato in tal senso.
È quanto si legge nella sentenza n. 3941/29/16 della Ctp di Milano dello scorso 6 maggio.
La vertenza nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento rivolto a una clinica privata della provincia meneghina, con cui l’Agenzia delle entrate contestava la deduzione di somme accantonate al fondo Tfm. In particolare, gli agenti del fisco lamentavano l’assenza di data certa sulla delibera dell’assemblea e la mancata erogazione di tali somme all’amministratore.
La Ctp ha accolto il ricorso, riconoscendo come legittima la deduzione del componente negativo di reddito in parola. Sotto l’aspetto della mancata erogazione, il collegio osserva che l’amministratore è ancora in carica, per cui l’erogazione si avrà, come di consueto, alla fine del mandato. Per quanto concerne, invece, la mancanza di data certa sulla delibera, i giudici tributari hanno osservato che lo statuto della società prevedeva espressamente il riconoscimento del Tfm in favore degli amministratori e tale atto ha data certa, antecedente all’accantonamento delle somme. Peraltro, la delibera assembleare in cui si stabiliva l’accantonamento era stata trascritta sul libro dei verbali assemblee, parimenti alla delibera di nomina dell’amministratore stesso. Ciò risulta sufficiente, sul piano probatorio, per riconoscere la spettanza della deduzione: d’altronde, osserva la Ctp, così come viene riconosciuta e non contestata la nomina dell’amministratore, avvenuta con verbale trascritto sull’apposito libro, analogo discorso può svolgersi in relazione alla successiva delibera in cui viene stabilito il Tfm in favore del nominato amministratore.
L’avviso di accertamento è stato, quindi, annullato.
In forza delle peculiarità della controversia, la Ctp di Milano ha ritenuto giustificata un’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nicola Fuoco
[omissis] Con l’avviso de quo, la DP contestava la indebita deduzione di accantonamenti a fondo di quiescenza in violazione dell’art. 105 c.4 Tuir per 205.760,00. La DP ritiene priva di data certa la delibera del 15/09/2010, e che la somma stanziata, fiscalmente dedotta non è stato erogata a fine mandato. La ricorrente contesta la rettifica, precisa che, l’art 15 dello statuto prevede la possibilità di riconoscere agli amministratori una indennità di fine mandato e che all’amministratore … è stata riconosciuta tale indennità con assemblea del 15/09/2010 dopo essere stata nominata il 15/06/2010. Ritiene corretto il proprio operato, il requisito e il diritto di data certa nella specie è confermato dallo statuto. Rileva che le sanzioni sono state definite in misura agevolata art. 17 dlgs 472/97. Conclude per l’accoglimento del ricorso. [omissis] La DP ha ripreso l’importo di 205.760,00 quale accantonamento al fondo Tfm, relativo alla dr.ssa ritenendo priva di data certa la delibera del 15/09/2010, successiva alla nomina 15/06/2010. Rileva il collegio che l’art. 15 dello statuto della ricorrente prevedeva la possibilità di riconoscere agli amministratori una indennità di fine mandato.
Non può ritenersi di data non probatoria la delibera dell’assemblea dei soci del 15/09/2010. Come per la DP risulta probatoria la data di nomina dell’amministratore 15/06/2010 (mai contestata), lo stesso valore probatorio deve essere attribuito alla delibera del 15/09/2010. Pertanto, risulto legittimo l’accantonamento al fondo Tfm.
Risulta ininfluente la mancata erogazione al momento dell’accertamento considerato che dal ricorso in esame la dr.ssa risulta ancora il legale rappresentante della società ricorrente. Alla luce di quanto sopra il diritto al Tfm è stabilito da statuto e va corrisposto a fine mandato, ne consegue l’accoglimento del ricorso. Restano ferme le sanzioni versate in misura agevolata ai sensi dell’art. 17 dlgs 472/97, va esclusa lo ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo (cass. sent. 18740/15). Alla luce di quanto sopra accoglie il ricorso. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. [omissis].
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